La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 30609/2025 ha stabilito che, nei procedimenti in camera di consiglio non trova applicazione l’ art. 523, comma 5, cod. proc. pen. secondo cui nella discussione l’imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano, riferendosi tale disciplina al dibattimento (Sez. 6, n. 45182 del 19/09/2019, Greco, Rv. 277383; Sez. 6, n. 9250 del 26/01/2005, Faro, Rv. 230939).
La decisione non si discosta da quanto statuito dalla cassazione sezione 3 che con la sentenza numero 832/2025 ha ricordato che il richiamo all’art. 523 cod. proc. pen. nelle procedure camerali non è pertinente, in quanto, secondo un principio di costante applicazione, non determina la nullità del procedimento di riesame lo svolgimento della discussione con l’intervento del difensore che preceda quello del pubblico ministero, in quanto non trova applicazione la disciplina prevista dall’art. 523 cod. proc. pen. per lo svolgimento della discussione in dibattimento, secondo cui l’imputato e il difensore devono avere in ogni caso la parola per ultimi se la domandano (cfr., tra le tantissime: Sez. 6, n. 45182 del 19/09/2019, Greco, Rv. 277383 – 01; Sez. 4, n. 19200 del 12/04/2016, Mileto, Rv. 266845 – 01; Sez. 4. N. 12482 del 02/02/2011, Dines, Rv. 250129 – 01).
La sentenza l’avevamo commentata: https://terzultimafermata.blog/2025/02/08/discussione-orale-nei-procedimenti-camerali-il-pm-puo-legittimamente-concludere-dopo-il-difensore-essendo-irrilevante-lordine-degli-interventi-vincenzo-giglio/
Invero, si è da tempo sottolineato che il richiamo all’art. 523 cod. proc. pen. nelle procedure camerali non è pertinente perché diverse sono la struttura e le finalità della procedura camerale, che ha natura incidentale, strumentale e provvisoria (vale a dire allo stato degli atti), da quelle del dibattimento, che rappresenta il momento della piena cognizione ed ha carattere definitivo (così Sez. 6, n. 1626 del 28/04/1995, La Vigna, Rv. 201838 – 01).
E, ancora, ad ulteriore fondamento del principio, si è osservato che, nella discussione orale relativa ai procedimenti in camera di consiglio, trattandosi di una procedura più snella, la nullità consegue solo nell’ipotesi prevista dal combinato disposto dell’art. 127, commi 3 e 5, cod. proc. pen., qualora il difensore comparso non sia sentito dal giudice, restando quindi irrilevante l’ordine degli interventi (Sez. 6, n. 9250 del 26/01/2005, Faro, Rv. 230939 – 01).
