Normativa interna che vieta uso e commercializzazione di foglie, infiorescenze e derivati della cannabis sativa e diritto UE in tema di politica agricola comune, libero mercato e disciplina degli stupefacenti: il Consiglio di Stato rimette la questione pregiudiziale alla CGUE per verificarne la compatibilità (Vincenzo Giglio)

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con l’ordinanza n. 8813 dell’11 novembre 2025, ha rimesso alla Corte di giustizia UE la questione pregiudiziale sulla compatibilità tra la normativa italiana, come interpretata dal diritto vivente, che vieta l’uso e la commercializzazione di foglie, infiorescenze e derivati della cannabis sativa e il diritto europeo relativamente alla politica agricola comune, al libero mercato ed alla disciplina degli stupefacenti (alla fine del post è allegato il bollettino news n. 106 dell’Ufficio del massimario che contiene un resoconto dettagliato dell’ordinanza e il link per accedervi).

L’organo di vertice della giustizia amministrativa ha posto alla CGUE i seguenti quesiti:

1. se gli articoli 38 TFUE e le previsioni delle direttive 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, n. 126/2022 della Commissione, del 7 dicembre 2021 ostino a una normativa nazionale quale quella rinveniente dal combinato disposto degli artt. 14 e 17 e della tabella II del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e dagli articoli 1 e 2 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, nel testo vigente sino all’11 aprile 2025, come interpretata dal diritto vivente, nella parte in cui la suddetta normativa non consente di coltivare e utilizzare le piante di cannabis sativa appartenenti alle varietà iscritte nel «catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» di cui alla direttiva 2002/53/CE, il cui tenore di tetraidrocannabinolo non sia superiore a quello fissato a norma dell’articolo 32, paragrafo 6, e dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di utilizzarne (i) le foglie; ii) le infiorescenze, (iii) l’olio e (iv) la resina, indipendentemente dal tasso di THC presente nelle suddette parti della pianta e, quanto all’olio, senza distinguere tra olio estratto dai semi e olio estratto dalle infiorescenze e dalle foglie, in tal modo di fatto vietando anche la produzione e commercializzazione dell’olio estratto dai semi della pianta;

2. se gli articoli 34, 35 e 36 del TFUE, oltre alla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004 e alle previsioni dei regolamenti (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, e n. 1223/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ostino a una normativa nazionale quale quella rinveniente dal combinato disposto degli artt. 14 e 17 e della tabella II del d.P.R. n. 309 del 1990 e dagli articoli 1 e 2 della l. n. 242 del 2016, nel testo vigente sino all’11 aprile 2025, come interpretata dal diritto vivente, nella parte in cui la suddetta normativa non consente di coltivare e utilizzare le piante di cannabis sativa appartenenti alle varietà iscritte nel «catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» di cui alla direttiva 2002/53/CE, il cui tenore di tetraidrocannabinolo non sia superiore a quello fissato a norma dell’articolo 32, paragrafo 6, e dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, ai fini della produzione e commercializzazione delle foglie, delle infiorescenze e dei relativi derivati, tra cui il cannabidiolo estratto dalle foglie e dalle infiorescenze delle suddette piante.