La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza 38977 del 3 dicembre 2025 ha ricordato che il reato di lottizzazione abusiva s’integra non soltanto in zone assolutamente inedificate, ma anche in quelle parzialmente urbanizzate nelle quali si evidenzia l’esigenza di raccordo con l’aggregato abitativo preesistente o di potenziamento delle opere di urbanizzazione pregresse, così che per escluderlo deve essersi verificata una situazione di pressoché completa e razionale edificazione della zona, tale da rendere del tutto superfluo un piano attuativo.
Ricordiamo che la medesima sezione con la sentenza numero 35880/2008 sempre in materia edilizia, ha stabilito che è configurabile il reato di lottizzazione abusiva materiale nel caso in cui, in difetto degli strumenti attuativi previsti dal P.R.G. (adozione di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione convenzionati), siano stati assentiti interventi edilizi destinati a creare nuovi insediamenti abitativi in area priva d’opere d’urbanizzazione primaria, né il reato è escluso dall’eventuale preesistenza d’opere d’urbanizzazione secondaria
