L’art. 294, cod. proc. pen., rubricato “Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale”, dà vita ad un istituto che nella prassi, non a caso, è denominato “interrogatorio di garanzia”.
Gli è infatti connaturale una funzione di garanzia che si esplica su un duplice piano: quello proprio del giudice cui è demandata una tempestiva e personale verifica dell’esistenza e della permanenza delle condizioni legittimanti della misura e quello del destinatario di quest’ultima al quale è offerta l’opportunità di esporre gli elementi a sua difesa.
Seguirà adesso una piccola rassegna di recenti decisioni in tema dei giudici di legittimità, così da potere apprezzare le visioni di cui sono espressione.
Documentazione dell’interrogatorio mediante mezzi di riproduzione audiovisiva o, se non possibile, di riproduzione fonografica ed estensione dell’oggetto dell’obbligo di documentazione (Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 42575/2024, udienza del 24 settembre 2024)
…Ricorso
È stata impugnata l’ordinanza del Tribunale del riesame, che, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l’appello promosso dalla difesa di AC avverso il provvedimento del GIP del 16 febbraio 2024, a sua volta di diniego della revoca o della sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari.
Il Tribunale del riesame ha sottolineato che il deducente, subito dopo l’interrogatorio di garanzia di cui all’art. 294 cod. proc. pen., nel quale si era avvalso della facoltà di non rispondere, aveva formulato un’istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare personale, rigettata con l’ordinanza appellata; che nell’appello erano stati partitamente enunciati motivi d’impugnazione relativi alla ricorrenza dei gravi indizi di reità e delle esigenze cautelari, in alcun modo desumibili, tuttavia, dal verbale cartaceo dell’interrogatorio di garanzia nel cui contesto era stata avanzata la richiesta in tema di libertà, con l’inevitabile destino d’inammissibilità connaturato all’ effetto devolutivo del mezzo di gravame esperito, poiché dal giudice ad quem non avrebbe potuto esigersi un esame delle questioni non sollevate dinanzi al giudice a quo, salvo il rilievo delle nullità assolute, rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado.
Il ricorso si è affidato ad un solo motivo, che ha lamentato l’invalidità dell’ordinanza a causa di vizi di violazione di legge e della motivazione; sarebbe stato integralmente disatteso il diritto della difesa al compiuto esame delle ragioni d’appello, perché il difensore avrebbe formulato oralmente le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari, registrate con il mezzo fonografico, come avrebbe dovuto evincersi dal tenore espresso dell’ordinanza appellata; la trasmissione della “trascrizione” dell’atto, contenente le dissertazioni difensive, al Tribunale del riesame avrebbe dovuto essere eseguita dalla cancelleria e non dal patrocinatore dell’indagato, le cui libere scelte processuali, in sede d’impugnativa, non avrebbero potuto essere censurate dal giudicante.
…Decisione
Per un verso deve essere rilevato che la modalità di documentazione dell’interrogatorio è prevista a pena di inutilizzabilità dall’art. 141-bis del codice di rito.
La legge (art. 134 cod. proc. pen.) impone dunque (e almeno) l’adozione dello strumento fonografico in relazione all’espletamento del c.d. interrogatorio di garanzia e non con riferimento alle attività procedimentali collaterali, diverse ed ulteriori, il cui compimento e le cui modalità, in uno con la scelta di richiederne la menzione per iscritto in calce al verbale d’interrogatorio, sono affidati alla discrezionalità dei partecipanti e non soggiacciono al rispetto di forme vincolanti.
Per altro verso, la difesa si duole, nel corpo del ricorso, della mancata trasmissione al Tribunale del riesame della trascrizione dell’eventuale registrazione, con mezzi meccanici, della propria istanza di revoca o di sostituzione della misura coercitiva e dimentica che, per costante giurisprudenza di legittimità, la mancanza delle operazioni trascrittive della registrazione dell’interrogatorio della persona che si trovi in istato di detenzione (che, in ipotesi, includa altre fasi o segmenti, anche se non strettamente attinenti al perfezionamento dell’atto garantito in senso stretto) non costituisce causa di nullità o di inutilizzabilità dell’atto ritualmente fonoregistrato, che è rappresentato dal suo supporto e non dal suo postumo riversamento in un atto scritto (sez. U n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv.244327) ; costituisce onere dell’interessato chiedere la trascrizione della riproduzione, a norma dell’art. 141 bis, ultimo alinea, codice di procedura penale e non è stato documentato, né altrimenti risulta, che la trascrizione di quanto eventualmente registrato sia stata richiesta.
Infine, per altro verso ancora, il ricorso per cassazione si rivela generico e privo di autosufficienza.
Con l’ultima ragione di doglianza la difesa lamenta una carenza assoluta della motivazione dell’ordinanza impugnata sul presupposto di un’omessa delibazione delle argomentazioni e delle richieste articolate nell’ambito dell’istanza ex art. 299 cod. proc. pen. che si assume “fono-registrata” in esito alla conclusione dell’interrogatorio del proprio assistito. Ma quando viene invocato un atto del procedimento che citi o contenga un elemento di prova a discarico, il principio della “autosufficienza del ricorso” costantemente affermato, in relazione al disposto dì cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., dalla giurisprudenza civile deve essere rispettato anche nel processo penale, sicché è onere del ricorrente corroborare la validità del suo assunto mediante l’allegazione (di un esemplare, anche in copia) dell’atto che si adduce rilevante e non considerato o la trascrizione dell’integrale contenuto dell’atto medesimo, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il “fumus” del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 1, n. 16706 del 18/03/2008).
L’interrogatorio è valido anche se condotto dal giudice dichiaratosi incompetente, dopo il riconoscimento dell’incompetenza (Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 42285/2024, udienza del 1° ottobre 2024)
Va condiviso l’autorevole orientamento di Sez. U, n. 39618 del 26/09/2001, Zaccardi, Rv. 219975 che ha affermato che le misure cautelari disposte, a norma dell’art.27 cod. proc. pen., da un giudice, dichiaratosi contestualmente o successivamente incompetente, non perdono efficacia per il mancato espletamento di un nuovo interrogatorio di garanzia da parte del giudice competente il quale abbia emesso nel termine stabilito una propria ordinanza, sempre che non siano stati contestati all’indagato o all’imputato fatti nuovi ovvero il provvedimento non sia fondato su indizi o su esigenze cautelari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell’ordinanza emessa dal giudice incompetente, argomentando che «secondo l’art. 26 c.p.p., le prove acquisite in violazione delle norme sulla competenza mantengono piena efficacia a patto che siano state rispettate le regole sulla loro assunzione e che, trattandosi di incompetenza per materia, esse non consistano in dichiarazioni ripetibili, stante che queste possono essere utilizzate nell’udienza preliminare al fine di stabilire se l’imputato debba, o non, essere rinviato a giudizio, ma non nel corso del dibattimento in quanto il relativo giudice è in grado di assumerle direttamente (v. conf. Cass. Sez. F., 4-28/agosto 1992, n. 3011).
A norma dell’art. 27 cod. proc. pen., poi, le misure cautelari disposte da un giudice che contestualmente o successivamente dichiari per qualsiasi causa la propria incompetenza, cessano di avere effetto qualora, entro venti giorni dall’ordinanza di trasmissione degli atti, non siano nuovamente adottate dal giudice competente, ai sensi degli artt. 292, 317 e 321 cod. proc. pen. Tale norma costituisce eccezione al principio di conservazione degli atti di cui al citato art. 26 c.p.p. e, come tale, ha carattere di tassatività, non è suscettibile di interpretazione estensiva in via analogica e fa sì che l’eventuale perdita di efficacia attenga solo al provvedimento cautelare, non anche agli altri atti compiuti dal Giudice incompetente», chiarendo che «l’esigenza di garanzia sottesa all’interrogatorio di cui all’art. 294 c.p.p., deve ritenersi soddisfatta ampiamente dall’interrogatorio reso al Giudice incompetente, stante la validità, efficacia ed utilizzabilità dell’atto anche da parte del Giudice competente».
Gli argomenti espressi dall’autorevole consesso escludono rilievo alla circostanza che l’interrogatorio da parte del giudice incompetente si sia svolto successivamente al riconoscimento della incompetenza, essendo stato svolto dal giudice che aveva emesso la misura e a seguito della sua esecuzione, avendo pienamente soddisfatto le esigenze difensive alle quali era preposto e, comunque, non essendo prevista alcuna ipotesi di sua nullità nell’ambito delle tassative previsioni di legge.
Cosicché, ferma la validità dell’interrogatorio svolto, alcuna necessità vi era della sua rinnovazione da parte del giudice che aveva rinnovato l’ordinanza cautelare.
Condizioni che consentono di considerare l’interrogatorio di garanzia come un elemento favorevole sopravvenuto (Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 41815/2024, udienza del 26 settembre 2024)
L’interrogatorio di garanzia previsto dall’art. 294 cod. proc. pen. e l’interrogatorio dei coindagati devono essere inclusi tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali l’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. impone l’obbligo di trasmissione da parte dell’autorità giudiziaria procedente al tribunale del riesame, soltanto quando abbiano un contenuto che non si limiti alla mera contestazione dell’accusa, ma sia oggettivamente favorevole all’indagato, contenuto che deve essere specificamente indicato dalla parte nel ricorso al tribunale del riesame (Sez. 4, n. 12896 del 13/02/2019).
Si è, infatti, condivisibilmente affermato che poiché detti verbali di interrogatorio non rientrano, sic et simpliciter, tra gli elementi sopravvenuti favorevoli all’indagato, spetta a quest’ultimo l’onere di illustrarne il contenuto allorché eccepisca la sopravvenuta caducazione della misura in conseguenza della loro mancata trasmissione (Sez. 6, n. 12257 del 03/02/2004).
Note di commento
Solo tre decisioni ma, come si diceva, danno già un’idea.
L’interrogatorio di garanzia deve essere documentato a pena di inutilizzabilità, così afferma la legge.
Il massimo standard di documentazione è la videoregistrazione ma già il legislatore, ben consapevole della difficoltà, eminentemente italica, di assicurarlo stabilmente, mette un primo paletto, prevedendo la modalità alternativa della fonoregistrazione, con una formula insieme timida e sfacciata: “se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico”.
La giurisprudenza, come si è visto, restringe a sua volta il senso e il contenuto dell’interrogatorio di garanzia, escludendo dal suo ambito le “attività procedimentali collaterali, diverse ed ulteriori, il cui compimento e le cui modalità, in uno con la scelta di richiederne la menzione per iscritto in calce al verbale d’interrogatorio, sono affidati alla discrezionalità dei partecipanti e non soggiacciono al rispetto di forme vincolanti”.
La conseguenza è che l’eventuale proposizione difensiva di richieste e delle relativa argomentazioni in esito all’interrogatorio, ove fonoregistrata ma non riportata nel verbale riassuntivo per una qualsivoglia ragione, è una sorta di fantasma che potrà acquistare corporeità, in ossequio al sempre incombente principio di autosufficienza, solo se il difensore si munirà della trascrizione della fonoregistrazione.
Ancora: l’interrogatorio di garanzia è valido anche se svolto dal giudice incompetente e dopo il riconoscimento di incompetenza.
Ci si chiede quanto rimanga in tal caso della funzione garantistica ove, come in effetti è, venga disgiunta dalla titolarità del procedimento e dalla relativa responsabilità.
Infine: si concede – e, per usare un’espressione ricorrente, è il minimo sindacale – che l’interrogatorio di garanzia possa assumere il rango di elemento favorevole sopravvenuto ma immediatamente dopo, quasi sgomenti per l’azzardo compiuto, si esclude tale valore se l’interrogato si sia limitato alla mera contestazione dell’accusa, si assegna all’autorità giudiziaria procedente il potere discrezionale di stabilire essa stessa se le dichiarazioni dell’interrogato abbiano o non abbiano un valore in chiave difensiva consentendole, nel secondo caso, di non trasmettere la trascrizione al tribunale del riesame e, come ulteriore barriera, si onera l’indagato del compito di dimostrare che le sue dichiarazioni sono favorevoli a se stesso.
Cosa rimanga di garantismo in questa costruzione complessiva, solo il cielo lo sa.
