La Cassazione civile sezione 3 con ordinanza numero 31206 del 30 novembre 2025, in tema di responsabilità dell’hosting provider, ha ricordato che l’articolo 16 del decreto legislativo 70/2003 prevede due fattispecie distinte: quando l’illiceità del contenuto è manifesta, grava sull’hosting provider un obbligo di rimozione immediata non appena ne venga a conoscenza; quando l’illiceità non è manifesta, il provider può attendere la decisione dell’autorità amministrativa o giudiziaria sull’illiceità del contenuto segnalato.
La manifesta illiceità deve essere delibata dall’hosting provider secondo criteri di comune esperienza e diligenza professionale, valutando la ragionevole fondatezza della comunicazione pervenuta e il buon diritto del soggetto che si assume leso, alla luce delle norme positive e della giurisprudenza.
