Furto e aggravante delle cose esposte alla pubblica fede: nozione della necessità e consuetudine (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 33503/2025, in tema di furto, ha stabilito che non sussiste la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., laddove il proprietario o il possessore, al di fuori di prassi consolidate in dati contesti sociali, che dipendono dall’affidamento riposto in condotte generalizzate ed usanze radicate nel tempo, incautamente lasci la cosa incustodita in luogo aperto al pubblico, pur potendo adottare le necessarie cautele per scongiurare il rischio di sottrazione.

Fattispecie in cui la Suprema Corte ha escluso l’aggravante nel caso del furto di uno zaino lasciato incustodito dalla vittima su una panchina di un parco pubblico per raggiungere una vicina fontanella.

L’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., riguarda le cose esposte “per necessità e consuetudine” alla pubblica fede e tali devono intendersi soltanto quelle lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per “necessità” o per “consuetudine” e che, per tale ragione, si trovino più esposte al rischio di essere più facilmente sottratte.

I casi in cui ricorrono le predette due alternative condizioni, di necessità o consuetudine, non sono specificati dalla norma, essendone rimessa l’individuazione all’interprete attraverso il richiamo implicito all’applicazione di regole di comune esperienza.

Nel caso in esame il riferimento a tali condizioni fuoriesce anche dalla portata più ampia possibile che si possa riconoscere alle regole dettate dall’esperienza, non potendosi ravvisare alcuna consuetudine o necessità nel lasciare incustoditi i propri effetti personali sopra una panchina in luogo aperto al pubblico, senza adottare alcuna cautela per scongiurare il rischio di furti.

La condizione di necessità di lasciare incustoditi determinati beni, presuppone la difficoltà se non addirittura l’impossibilità di adottare dei comportamenti più prudenti, come si riconosce ad esempio per gli oggetti lasciati all’interno dell’abitacolo di un’autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, ove si tratti di oggetti ivi custoditi per necessità o comodità (Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari, Rv. 277119), ma non certamente rispetto a quelle cautele che possono essere agevolmente adottate e che rendono del tutto incauto ed imprudente il comportamento di chi le omette solo per distrazione o leggerezza, non essendovi alcuna necessità che ne renda impossibile o anche soltanto disagevole la custodia.

La condizione alternativa di esposizione “per consuetudine” è quella riferita alle prassi sociali consolidate, che dipendono dall’affidamento riposto nelle condotte generalizzate e radicate nel tempo, secondo usanze comuni e diffuse in determinati contesti sociali (ad es. come potrebbe essere per gli effetti personali lasciati incustoditi sul luogo di lavoro, in locali non aperti al pubblico).

I comportamenti superficiali ed incauti di chi lascia incustodita la cosa in suo possesso per distrazione o leggerezza in luogo aperto al pubblico, pur potendolo agevolmente evitare e al di fuori di un contesto sociale di generale affidamento, non consente certamente di ritenere configurabile detta aggravante che punisce più gravemente solo i casi in cui l’assenza di custodia del bene sia imposta da situazioni di necessità o da consuetudini sociali, di cui possa trarre profitto l’autore del furto.

Nei casi di mera imprudenza o distrazione, al contrario, vertendosi in situazioni di volontaria e non imposta mancanza di cautele nella custodia delle proprie cose, manca del tutto l’esposizione alla pubblica fede, da intendersi quale rispetto verso la proprietà altrui in cui confida chi deve lasciare una cosa, anche solo temporaneamente, incustodita per necessità o uso sociale condiviso nella ordinarietà dei casi per acquisita e generalizzata abitudine di vita.

In conclusione, non potendosi configurare l’aggravante prevista dall’art. 7 dell’art. 625 cod. pen..

Ricordiamo in tema che la Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 17029/2024 ha esaminato le condizioni necessarie per la configurabilità dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede.

La Suprema Corte ha stabilito che in tema di furto, ai fini dell’esclusione dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede è necessario l’esercizio di una diretta e continua custodia sulla cosa da parte del proprietario o dell’addetto alla vigilanza, non essendo sufficiente che l’accesso al luogo non sia libero: https://terzultimafermata.blog/2024/06/18/cose-esposte-alla-pubblica-fede-condizioni-per-la-configurabilita-di-riccardo-radi/