Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, con la sentenza n. 856/2025 del 5 novembre 2025 (scaricabile a questo link), ha riaffermato che i giudizi di non ammissione dei candidati che partecipano agli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense devono ritenersi legittimamente motivati con l’attribuzione di un mero punteggio numerico (precedenti conformi del Consiglio di Stato: Adunanza plenaria, 20 settembre 2017, n. 7; Sez. VII, 11 giugno 2025, n. 5067, Sez. V, 18 aprile 2024, n. 3511, Sez. III, 23 dicembre 2022, n. 11292).
In effetti, il compito della commissione non è la “correzione” della prova, ma esclusivamente la sua “valutazione”, con il corollario che non serve indicare le lacune o le improprietà su cui intervenire, ma solo esprimere – in modo tanto sintetico, ma per converso chiaro – quale sia il livello di preparazione del candidato che si sia riscontrato nella prova svolta e valutata.
Merita peraltro di essere evidenziato che il voto numerico è idoneo a dar conto di un’ampia graduazione della valutazione espressa dalla Commissione, rispetto a una serie di parole che finirebbero con l’essere una mera trasposizione letterale di un parametro motivazionale meglio esprimibile numericamente (esemplificando: scrivere che “si tratta di un elaborato scarso” non reca maggior motivazione di dare un “4”, come “mediocre” non è più chiaro di un “5” o “sufficiente” di “6”, “discreto” di “7”, “buono” di “8”, etc.).
Precedenti conformi del Consiglio di Stato: Adunanza plenaria, 20 settembre 2017, n. 7; Sez. VII, 11 giugno 2025, n. 5067, Sez. V, 18 aprile 2024, n. 3511, Sez. III, 23 dicembre 2022, n. 11292.
