Primo rinvio alla Corte costituzionale di una norma contenuta nel decreto Sicurezza.
La Corte Costituzionale si occuperà dell’articolo 18 del provvedimento, nella parte in cui vieta “l’importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l’invio, la spedizione, la consegna, la vendita al pubblico e il consumo di prodotti costituiti da infiorescenza di canapa cannabis sativa), anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati”.
La Giudice dell’indagini preliminari di Brindisi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 18 contenuto nel decreto Sicurezza.
Come scrive Giovanni Negri su Il Sole24ore: “La vicenda riguarda un sequestro di canapa, destinata ad aziende italiane, all’interno di due camion di nazionalità bulgara, eseguito dalla Guardia di Finanza nel dicembre 2024.
Nel maggio 2025 la Procura ne aveva ordinato la distruzione, spiegando che le disposizioni introdotte dal decreto Sicurezza estendono l’ambito di applicazione della confisca “ai derivati della coltivazione della cannabis della specie sativa, anche a prescindere da un comprovato effetto stupefacente della sostanza».
Gli indagati si sono opposti al decreto di distruzione e i difensori hanno chiesto al giudice di sollevare la questione di legittimità costituzionale. La gip l’ha accolta e ha sospeso il procedimento, ritenendo la norma in contrasto con gli articoli 77, 13, 25, 27, e 117 della Costituzione.
Plurime, quindi, le questioni sollevate. Innanzitutto quella formale, nell’ordinanza infatti si sottolinea come il decreto 48/2025 è stato «emesso al di fuori dei casi straordinari di necessità e urgenza che rappresentano il presupposto affinché il potere esecutivo possa esercitare la funzione legislativa, ferma restando la conversione del decreto medesimo in sede parlamentare». In particolare, a pesare è il tema dell’eterogeneità delle materie affrontate: «la disomogeneità, infatti, è stata a più riprese considerata figura sintomatica dell’insussistenza dei presupposti giustificativi del provvedimento d’urgenza».
Sul piano più sostanziale poi, secondo la Gip, «in assenza della dimostrazione scientifica che l’uso dei prodotti derivanti da piante di canapa possa provocare effetti psicotropi o nocivi sulla base dei dati scientifici disponibili e condivisi, vietarne ex abrupto, sotto comminatoria di applicazione della legge penale, la coltivazione industriale finora consentita confligge, fuor di dubbio, con il principio di offensività».
Inoltre, l’ordinanza avverte che il divieto introdotto dall’articolo 18 del decreto Sicurezza sembra impedire la libera circolazione di una merce all’interno dell’Unione europea”.
In tema abbiamo segnalato questa mattina che il Consiglio di Stato, Sez. VI, con l’ordinanza n. 8813 dell’11 novembre 2025, ha rimesso alla Corte di giustizia UE la questione pregiudiziale sulla compatibilità tra la normativa italiana, come interpretata dal diritto vivente, che vieta l’uso e la commercializzazione di foglie, infiorescenze e derivati della cannabis sativa e il diritto europeo relativamente alla politica agricola comune, al libero mercato ed alla disciplina degli stupefacenti (alla fine del post è allegato il bollettino news n. 106 dell’Ufficio del massimario che contiene un resoconto dettagliato dell’ordinanza e il link per accedervi: Normativa interna che vieta uso e commercializzazione di foglie, infiorescenze e derivati della cannabis sativa e diritto UE in tema di politica agricola comune, libero mercato e disciplina degli stupefacenti: il Consiglio di Stato rimette la questione pregiudiziale alla CGUE per verificarne la compatibilità (Vincenzo Giglio) – TERZULTIMA FERMATA
