Verbali attestanti la trasposizione di registrazioni di intercettazioni dai server delle Procura ai supporti usati per la loro trascrizione: è irrilevante che siano contenuti in file word senza firma digitale (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 30554/2024, 6 giugno/25 luglio 2024, ha ricordato che, con riferimento alla legittimità dei verbali contenuti in file word privi di firma digitale, il combinato disposto degli artt. 268 e 271, cod. proc. pen., indica che la sanzione dell’inutilizzabilità è correlata esclusivamente alla assenza del verbale che attesta il compimento delle “operazioni di intercettazione”.

La sanzione non si estende, invece, ai verbali riferiti ad operazioni “successive” all’esecuzione delle captazioni, e segnatamente, a quelli che attestano la trasposizione delle registrazioni dal server della Procura ai supporti utilizzati per effettuare le trascrizioni.

Nel caso in esame non è in dubbio la esistenza e regolarità dei verbali relativi alle operazioni di intercettazione, ma solo quella dei verbali relativi all’attività di repertazione, consistente nella trasposizione delle registrazioni dal server della Procura ai supporti utilizzati dai trascrittori. Tale attività è “successiva” alla esecuzione delle intercettazioni ed è esclusa dall’area di operatività della sanzione prevista dall’art. 268, comma 1, cod. proc. pen., che prevede l’inutilizzabilità delle “operazioni” di intercettazione non verbalizzate.

Escluso che alla mancanza di firma dei verbali che attestano la trasposizione consegua l’inutilizzabilità della prova intercettiva, deve essere valutato se l’irregolarità eccepita generi una lesione del diritto di difesa.

Si ritiene al riguardo che l’ipotetica verbalizzazione irregolare della attività di trasposizione delle intercettazioni dal server della Procura ai Dvd – inquadrabile come nullità generale a regime intermedio – sia ipotizzabile in astratto, ma possa essere rilevata in concreto solo se sia identificato l’effetto negativo generato sulle prerogative difensive.

Nel caso di specie il ricorrente ha supposto, ma non allegato, la difformità tra quanto trasposto nei Dvd utilizzati per la perizia e quanto contenuto nel server della Procura.

Ammesso che fosse esistita, ogni eventuale difformità era rilevabile, e specificamente contestabile, dato che tutte le registrazioni sono state messe a disposizione della difesa, che ha avuto accesso all’archivio previsto dall’art. 269, cod. proc. pen. (come previsto dagli arti. 268, comma 6 e 269, comma 1, cod. proc. pen.). La doglianza non risulta, dunque, assistita da specificità e, per tale ragione, non supera la soglia di ammissibilità.