Sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno: obbligo del giudice di valutare le condizioni economiche dell’imputato (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 33680/2025 ha ricordato che il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all’adempimento dell’obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato.

Appare interessante citare il precedente della Cassazione sezione 6 che con la sentenza numero 8626 depositata il 3 marzo 2025, ha stabilito che il giudice che intenda subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale è tenuto a motivare, sommariamente, sulla possibilità per il condannato di adempiere qualora siano stati addotti da questo, o emergano dagli atti, elementi concreti che possano far dubitare della sua capacità economica: Pena sospesa subordinata al pagamento di una provvisionale: obblighi motivazionali del giudice (Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA