L’avvocato che per non pagare il collega, che lo aveva difeso in un procedimento penale, disconosce la propria firma che sapeva essere autentica (Redazione)

L’avvocato-cliente che pur di non pagare il collega, che lo ha assistito in un procedimento penale, disconosce la propria firma apposta sull’atto di ricognizione del debito e per assolvere all’obbligazione professionale ha atteso la sentenza del Giudice di Pace, così ritardando il pagamento dovuto di circa sette anni.

Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 181/2025 ha stabilito che costituisce violazione dei doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità e decoro, e quindi illecito disciplinare (di natura permanente), il comportamento dell’avvocato che, convenuto in giudizio per il mancato pagamento di un debito, contesti infondatamente la pretesa attorea disconoscendo la propria firma in realtà autentica e come tale giudizialmente accertata.

Incolpazione:

“Per violazione degli artt. 9, 50, 63 e 64 cdf, per avere l’avv. [RICORRENTE] omesso di corrispondere sino al giugno 2019 il compenso dovuto alla collega [AAA], che lo aveva personalmente assistito nel procedimento penale n. [OMISSIS]/11 RGNR, e per aver contrastato la richiesta di pagamento della collega, che sapeva essere fondata, promuovendo innanzi il Giudice di Pace di Roma il giudizio n. rg. [OMISSIS]/14 di opposizione al decreto ingiuntivo n. [OMISSIS]/14 ottenuto dall’avv. [AAA], fondando I’opposizione sul disconoscimento della propria firma che sapeva essere autentica e che era apposta sull’atto di ricognizione del debito, firma ritenuta come autentica all’esito di perizia grafologica disposta nel procedimento di opposizione conclusosi con la sentenza n. [OMISSIS]/19 del Giudice di Pace di Roma; così rendendo false dichiarazioni nel procedimento civile e ponendo in essere condotte offensive del decoro e della dignità della classe forense, nonché della professionalità e correttezza della collega [AAA] che quel documento aveva prodotto in giudizio a sostegno del proprio diritto di credito, con violazione dei fondamentali doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro che devono distinguere i comportamenti dell’iscritto all’Albo, con lesione del dovere di verità e con compromissione nei rapporti in ambito giudiziario della dignità della professione e dell’affidamento dei terzi”

Decisione:

Il disconoscimento della scrittura privata operato dall’Avv. [RICORRENTE] può essere correttamente valutato come lesivo dei doveri previsti dagli artt. 9, 63 e 64 del CDF, ma non può rientrare nelle ipotesi previste dall’art. 50 CDF per i motivi sopra indicati. Per tutti i rilievi svolti, venuta meno la riferibilità delle condotte avute dall’Avv. [RICORRENTE] agli illeciti previsti dall’art. 50 del CDF, permanendo la riferibilità agli illeciti previsti dagli articoli 9, 63 e 64 del CDF, si rende necessario ridefinire la misura della sanzione disciplinare rispetto a quella applicata dal CDD di Roma.

La violazione dell’art. 9 del CDF, per quanto sopra esposto, assume una valenza autonoma non riconducibile alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI, ciò comporta l’applicabilità delle sanzioni disciplinari di cui agli artt. 52 lettera c) e 53 della legge n. 247/2012, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 del CDF.

La violazione dell’art. 63 CDF prevede l’applicabilità della sanzione disciplinare dell’avvertimento e la violazione dell’art. 64 CDF prevede la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.

Nella determinazione della sanzione si deve tenere conto della gravità del fatto, del grado della colpa, dell’eventuale sussistenza del dolo e della sua intensità, del comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.

Inoltre, si deve tener conto della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale e dei precedenti disciplinari.

Ciò chiarito, i fatti contestati, che riguardano anche il rapporto tra colleghi, devono ritenersi gravi e compiuti con evidente consapevolezza.

Per assolvere ad un’obbligazione professionale l’incolpato ha atteso la sentenza del Giudice di Pace, così ritardando il pagamento dovuto di circa sette anni.

Inoltre, ha proposto un atto di opposizione al decreto ingiuntivo, articolando motivi tesi a denigrare ingiustamente la professionalità dell’Avv. [AAA].

Come correttamente ha evidenziato il CDD di Roma nel determinare la sanzione, l’Avv. [RICORRENTE] ha disatteso gli obblighi di lealtà, correttezza, probità, dignità e decoro; ha recato pregiudizio ad una collega, che peraltro era suo difensore, ha offeso la dignità ed il decoro della professione forense e delle istituzioni forensi, arrecando danno anche all’immagine dell’Avvocatura presso gli uffici giudiziari coinvolti.

Dalla decisione del CDD di Roma emerge anche la presenza di precedenti disciplinari.

Per quanto precisato, si applica la sanzione disciplinare aggravata della sospensione di anni uno dall’esercizio della professione in sostituzione della sospensione di anni tre comminata dal CDD di Roma.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 181 del 26 giugno 2025