Guida in stato di ebbrezza e opposizione a decreto penale: tempistica per la deducibilità della nullità per omesso avviso al conducente della facoltà di farsi assistere dal difensore al test alcolimetrico (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 37794/2025 ha stabilito che la nullità che consegue al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ascrivibile alla violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado.

In motivazione, la Suprema Corte ha altresì affermato che il momento ultimo entro cui la nullità può essere fatta valere va individuato nella deliberazione della sentenza di primo grado e non in quello della presentazione dell’atto di opposizione, anche nel caso di giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, non contenendo il disposto dell’art. 180 cod. proc. pen. alcun riferimento a tale provvedimento definitorio e alla relativa opposizione.