La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 38300/2025 ha stabilito che nel giudizio di appello celebrato nelle forme del rito cartolare, l’omessa comunicazione al difensore ed all’imputato detenuto della data di rinvio – disposto d’ufficio alla prima udienza per ragioni organizzative della Corte territoriale, senza lo svolgimento di alcuna attività – dia luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., relativa alla inosservanza delle disposizioni concernenti l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato, deducibile, ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen., fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo.
La Suprema Corte ha sottolineato che tale omissione determina una lesione del diritto di difesa, pregiudicandone le facoltà connesse, sol che si consideri che il difensore, a conoscenza della data del rinvio d’ufficio, avrebbe potuto chiedere la trattazione orale, presentare ulteriori memorie scritte ovvero accedere al concordato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., essendo ancora nei termini e l’imputato, dal canto suo, avrebbe potuto chiedere di partecipare all’udienza.
Dunque, si intende qui dare continuità all’orientamento secondo il quale, nel giudizio di appello celebrato in conformità alla disciplina emergenziale pandemica, il rinvio d’ufficio a data fissa per ragioni organizzative e senza svolgimento di attività processuale della prima udienza, fissata in camera di consiglio per mancata richiesta di discussione orale, non determina la tardività della richiesta di trattazione orale, formulata dalla parte nel rispetto dei termini di cui all’art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, da calcolare avuto riguardo alla data di rinvio e non a quella originariamente stabilita per l’udienza, sicché lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato è causa di nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 10459 del 21/01/2025, Bicchierai, Rv. 287574 – 01).
È stato, invero, affermato che l’art. 23-bis, comma 4, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla legge 18/12/2020, n. 176 – ratione temporis applicabile nel caso in esame, in considerazione della proroga disposta dall’art. 94 d.lgs. 150/2022, come modificato dal d.l. 30/12/2023, conv. con modificazioni dalla I. 28/02/2024 n. 18 – prevede che la richiesta di discussione orale debba essere formulata entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza, senza distinguere, tuttavia, tra prima udienza o udienza di rinvio, facendo evidente riferimento all’udienza nella quale il processo sarà effettivamente trattato.
Del resto, non si individuano valide ragioni per comprimere il diritto di difesa, considerato che i motivi per i quali difensore può determinarsi a non chiedere la trattazione orale del processo possono essere molteplici e non si esauriscono nel mero disinteresse alla discussione orale, potendo attenere anche a proprie necessità organizzative del lavoro di studio.
Dunque, non vi sono ragioni per negare al difensore il diritto, legislativamente previsto, di avanzare istanza di trattazione orale, in relazione all’udienza di rinvio, posto che i relativi termini si riferiscono con tutta evidenza all’udienza fissata per la celebrazione del processo d’appello.
La Suprema Corte chiosa rilevando che l’omessa comunicazione della data del rinvio ha precluso al difensore la facoltà di richiedere la trattazione orale o di presentare memorie e motivi nuovi ovvero di fare richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. ed all’imputato di manifestare la volontà di comparire alla nuova udienza; che ciò ha determinato una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., relativa alla inosservanza delle disposizioni concernenti l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato, tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen.
