Consulta: incostituzionale l’art. 83 c.p.p. nella parte in cui non consente ai medici “strutturati” e liberi professionisti di citare l’assicuratore responsabile civile nei giudizi penali a loro carico in cui vi sia costituzione di parte civile (Alfredo Capuano e Massimo Colacicco)

Brevi note sulla recente sentenza della Corte costituzionale n. 170/2025 con riferimento all’art. 83 c.p.p. e alla Legge 8 marzo 2017, n. 24 (cosiddetta Gelli-Bianco).

1. La figura del responsabile civile di cui all’art. 185 c.p. e la sua citazione nel processo penale.

La figura del responsabile civile è delineata dall’art. 185, comma 1, c.p., in forza del quale ogni reato, che abbia cagionato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento non solo “il colpevole”, ma anche «le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui». Responsabile civile è, dunque, il soggetto (persona fisica o giuridica, ovvero ente collettivo non personificato) che, pur non avendo commesso il fatto, è obbligato, in base a una disposizione di legge, a risarcire i danni derivanti dal reato in solido con l’imputato (in questi precisi termini, in motivazione, Corte costituzionale, 24 giugno 2022 n. 159).

La citazione del responsabile civile nel processo penale è storicamente prerogativa della parte civile o del pubblico ministero.

La disciplina vigente è delineata dall’art. 83 c.p.p. (rubricato “Citazione del responsabile civile”) il quale prevede che il responsabile civile possa essere citato nel processo penale per il fatto illecito dell’imputato solo “a richiesta” della parte civile e, nei casi di “assoluta urgenza” di cui all’art. 77, comma 4, c.p.p., del pubblico ministero.

La preclusione alla citazione da parte dell’imputato prevista dal legislatore nel codice di rito del 1988 si colloca all’interno di un solco già tracciato in quelli precedenti.

L’art. 549 c.p.p. del 1865 (rubricato “Delle Persone civilmente risponsabili”) prevedeva, infatti, che «Le persone civilmente risponsabili per crimini, delitti o contravvenzioni, saranno citate ad intervenire nel procedimento, sulla richiesta del pubblico ministero, o della parte civile, secondo che l’uno o l’altra vi avrà interesse».

L’art. 66 c.p.p. del 1913 prevedeva che «La citazione della persona civilmente responsabile può essere fatta ad istanza della parte civile; copia di essa deve essere notificata al pubblico ministero e all’imputato. La citazione può essere fatta dal pubblico ministero nei casi preveduti nell’articolo 64, ed è notificata anche allo stesso danneggiato od offeso e all’imputato».

Infine, l’art. 110 c.p.p. del 1930 (rubricato “Citazione del responsabile civile per il dibattimento”)prevedeva che «La citazione del responsabile civile per il dibattimento è ordinata con decreto a istanza della parte civile, e nei casi preveduti dall’articolo 105 a richiesta del pubblico ministero, dal presidente della corte o del tribunale ovvero dal pretore, davanti a cui deve aver luogo il giudizio».

A causa di tale limitazione, sono state sollevate negli anni numerose questioni di legittimità costituzionale che sono sostanzialmente divisibili in due categorie.

2. Breve panoramica delle pronunzie della Corte costituzionale in tema di legittimazione dell’imputato a citare il responsabile civile nel processo penale.

La Corte costituzionale, con sentenza del 22 gennaio 1982 n. 38 (ud. dell’11 novembre 1981, dep. 22 gennaio 1982, Pres. L. Elia, Red. e Rel. A. Maccarone), dichiarava la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 110 c.p.p. del 1930 nella parte in cui non consentiva all’imputato di chiedere la citazione del responsabile civile (nella specie il datore di lavoro degli imputati).

La decisione della Consulta si fonda sul presupposto che l’azione risarcitoria proposta della parte civile nel processo penale costituisce una “vera e propria azione civile” e, pertanto, si colloca in una “posizione accessoria” rispetto alla esigenza primaria del magistero penale dell’accertamento dei reati.

La presenza del responsabile civile, quindi, sarebbe collegata ad un oggetto del tutto diverso da quello cui è preordinato il processo penale e, pertanto, la regolamentazione relativa alla sua citazione non potrebbe non rispecchiare quella dettata dal giudizio civile: “le scelte” della parte lesa di rivolgere liberamente la propria domanda o verso il solo imputato o anche nei confronti del responsabile civile.

L’imputato, al contrario, non avrebbe richieste di natura civilistica da avanzare in sede penale potendosi (ndr. esclusivamente) rivalere (ndr. successivamente) nei limiti consentiti, nei confronti del responsabile civile in sede civile.

La citazione del responsabile civile su iniziativa della parte civile nel processo penale costituisce, invece, una “vera e propria azione civile” che realizza una connessione tra il giudizio penale e gli interessi civilistici ma, collocandosi in una posizione accessoria rispetto alla (primaria) esigenza dell’accertamento dei reati, il responsabile civile deve essere considerato “soggetto secondario del rapporto processuale”. Il responsabile civile è, pertanto, solo tenuto al risarcimento del danno nei casi previsti dalla legge e, quindi, la sua presenza del giudizio penale è collegata solo alla parte civile che può liberamente rivolgere la propria domanda verso il solo imputato o anche nei confronti del responsabile civile.

Seguendo tale impostazione, l’imputato non sarebbe al contrario in grado di azionare pretese civili nel processo penale e, pertanto, non può citare il responsabile civile.

Successivamente la Corte costituzionale, con ordinanza n. 120/1982 (Pres. L. Elia, Red. e Rel. A. Maccarone), dichiarava la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 110 c.p.p. del 1930 anche nella parte in cui non consentiva al responsabile civile ritualmente citato nel giudizio penale di chiedere la citazione dell’altro responsabile civile per il fatto del coimputato.

Anche successivamente all’introduzione del nuovo codice di rito venivano sollevate diverse questioni di legittimità costituzionale del “nuovoart. 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede – ancora oggi – che anche l’imputato possa citare il responsabile civile.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 112/1998 [Pres. R. Granata, Rel. G. Vassalli, in Cassazione penale, 1998, 1905, con nota di E.M. Catalano, La citazione del responsabile civile a richiesta dell’imputato. Profili problematici, ivi, 1999, 2457. Sulla stessa pronuncia: R. Bricchetti, La Consulta rimuove la disparità esistente con l’azione di risarcimento nel rito civile, in Guida dir., 1998, 17, 51, e C. Santoriello, Corte costituzionale e citazione del responsabile civile nel processo penale: un passo avanti e… uno indietro, in Giur. it., 1999, 1902.], dichiarava la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p. proprio nella parte in cui non prevedeva che, nel caso di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti prevista dalla legge 24 dicembre 1969 n. 990, il responsabile civile poteva essere citato nel processo penale anche a richiesta dell’imputato. La legge n. 990/1969 aveva previsto, infatti, all’art. 18 che «il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali a norma della presente legge vi è l’obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione».

Questa disposizione, da inquadrarsi nel complesso della legge a cui appartiene, bastava alla Corte costituzionale per collocare la particolare responsabilità civile in questione tra i casi di responsabilità civile ex lege ai quali si riferisce il comma secondo dell’art. 185 c.p. nella parte in cui stabilisce il principio per cui «ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui».

Questo orientamento implicitamente confermava quanto già affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24/1973 (Pres. R. Granata, Red. G. Gionfrida) allorquando, proprio con riferimento alla legge n. 990 del 1969, aveva l’occasione di osservare come la citazione della società assicuratrice si identifica nella creazione di una “nuova figura di responsabile civile” (v. sentenza nella parte del “Considerato in diritto”). Sotto questo aspetto, il processo penale si allinea pienamente al modello del processo civile, nel quale l’art. 18 della legge n. 990/1969 abilita il danneggiato all’azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore. Infatti, quando la Corte di cassazione esclude l’azione civile diretta del danneggiato contro l’assicuratore in sede civile (e, conseguentemente, esclude la citazione dell’assicuratore medesimo come responsabile civile nel processo penale), ciò avviene solo con riferimento a quelle assicurazioni che hanno la loro fonte esclusiva nel contratto, osservandosi che in questi casi l’assicuratore è obbligato soltanto verso l’assicurato, ovviamente nei limiti del capitale assicurato.

Ma la stessa Corte di cassazione riconosce, invece, esplicitamente che l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di autoveicoli a motore e di natanti configura una responsabilità civile dell’assicuratore ex lege, da inquadrarsi nell’ambito di applicazione dell’art. 185 c.p. [ex plurimis Cassazione penale, Sez. 6, Sentenza n. 15974 del 08 novembre 1977 Ud. (dep. 22 dicembre 1977), Cardini, Rv. 137490 – 01; Id., Sez. 4, Sentenza n. 10910 del 14 maggio 1987 Ud. (dep. 19/10/1987), Soc. Latina, Rv. 176857 – 01; Id., Sez. 4, Sentenza n. 10354 del 12 aprile 1988 Ud. (dep. 24 ottobre 1988), Finocchiaro, Rv. 179521 – 01; Id., Sez. 4, Sentenza n. 4940 del 10 aprile 1997 Ud. (dep. 28 maggio 1997), Barlozzi, Rv. 207804 – 01].

Partendo da queste premesse, la Corte costituzionale affermava, che se è fuori discussione la chiamata in garanzia dell’assicuratore da parte dell’assicurato convenuto in un giudizio civile per il risarcimento del danno provocato con la circolazione di autoveicoli sottoposti alle norme della legge per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, doveva essere parimenti legittima la chiamata in causa da parte dell’imputato nel processo penale del responsabile civile.

La posizione del convenuto chiamato a rispondere del proprio fatto illecito in autonomo giudizio civile e quella dell’imputato per il quale, in relazione allo stesso tipo di illecito, vi sia stata costituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale sono assolutamente identiche, con la conseguenza che il principio costituzionale di eguaglianza era violato da un sistema come quello degli articoli 83 ss. c.p.p. per effetto del quale l’assicuratore, quando sia responsabile civile ai sensi di legge, poteva entrare nel processo solo in forza di citazione della parte civile (o del pubblico ministero nel caso previsto dall’art. 77, numero 4) o in forza del proprio intervento volontario.

Successivamente, la Corte costituzionale con la sentenza n. 112 (ud. 09 aprile 1998, dep. 16/04/1998, Pres. R. Granata, Red. G. Vassalli) evidenziava, in contrasto alle sue precedenti decisioni emesse rispetto all’art. 110 c.p.p. del 1930, come non si poteva trascurare di considerare che un sistema nel quale il danneggiato, costituendosi parte civile, diviene il dominus dell’estensione soggettiva degli effetti civili della sentenza penale, oltre ad apparire inadeguato rispetto ai ricordati strumenti di accesso del responsabile civile nel processo penale, risulta ben poco coerente rispetto al modello prefigurato dall’art. 651 c.p.p. (rubricato “Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno”) in ordine agli effetti di natura extra penale del giudicato penale, potendo tali effetti realizzarsi nei confronti del responsabile civile solo nel caso in cui egli sia stato citato o sia intervenuto volontariamente nel processo penale. Così da comprovare, ancora una volta, l’irrazionalità di una disciplina legislativa che, deviando – senza alcun plausibile motivo – dallo schema del rapporto processuale civile, privava l’imputato di ogni possibilità di coinvolgere nella pretesa di danno avanzata dalla parte civile il civilmente responsabile.

Diverse ulteriori questioni di legittimità costituzionale venivano successivamente sollevate rispetto alla possibilità da parte dell’imputato di citare ai sensi dell’art. 83 c.p.p. il responsabile civile derivante da contratto e non da legge ma la Corte costituzionale è stata sempre ferma nel limitare tale possibilità nei soli casi di assicurazione obbligatoria ex lege [si veda Corte costituzionale 23 marzo 2001 n. 75, Pres. F. Santosuosso, Red. G.M. Flick, in Cassazione penale 2001, 2020, in tema di aeromobili, in Giur. cost., 2001, 473, con nota di F. Giunchedi, Partecipazione del responsabile civile e tutela sostanziale dell’imputato tra esigenze di sistema e reinterpretazione di scopi, e a C. cost., 21 febbraio 2018, n. 34, che si può leggere in Dir. pen. cont., 15 marzo 2018, con osservazioni di A. Macrillò, Assicurazione obbligatoria del professionista e citazione del responsabile civile: la Consulta dichiara non fondata una questione relativa all’art. 83 c.p.p.] in quanto con l’ordinario contratto di assicurazione, il responsabile civile non assume alcun obbligo di risarcimento nei confronti dei terzi, ma soltanto un obbligo di tenere indenne l’autore del reato che ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 1917, II comma, c.c.

Secondo la Corte, per esempio, nel caso di assicurazione degli aeromobili mancano sia il presupposto oggettivo-sostanziale (obbligo del risarcimento ex lege), sia il presupposto soggettivo-processuale (destinatario del diritto all’indennizzo) per l’esercizio diretto dell’azione civile da parte del danneggiato nel processo penale, con l’ovvia conseguenza di rendere la posizione dell’assicuratore diversa rispetto a quella che caratterizza la figura del responsabile civile a norma dell’art. 185 c.p.

Nello stesso solco la Corte costituzionale (29 settembre 2004, n. 300, Pres. V. Onida, Red. G.M. Flick, in Cassazione Penale 2005, 2, 408) dichiarava la manifesta infondatezza della questione di legittimità dell’art. 83 c.p.p. sia rispetto alla mancata previsione della possibilità da parte dell’imputato di citare i “responsabili civili ex lege derivanti dalla normativa in tema di infortuni sul lavoro ed in tema di previdenza sociale”, sia “da quanto previsto dall’art. 28 della Costituzione”, in quanto la responsabilità civile dello Stato e degli enti pubblici per i fatti dei dipendenti assolve ad un funzione di tutela nei confronti del solo danneggiato e non, invece, del danneggiante.

Per quanto concerne la disciplina generale dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non si desume comunque l’esistenza di un rapporto interno di «garanzia» tra l’imputato-danneggiante e l’istituto assicuratore, omologo a quello valorizzato dalla sentenza n. 112 del 1998: giacché, anzi, gli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), riconoscono piuttosto all’istituto assicuratore, che abbia corrisposto le indennità previste dalla legge (e non, dunque, il risarcimento del danno), il diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, ivi compreso il datore di lavoro quando il fatto integri un reato perseguibile d’ufficio.

A confermare tale impostazione è intervenuta nuovamente la Corte costituzionale (18 luglio 2014, n. 218, Pres. S. Cassese, Red. G. Lattanzi, G.M. C. Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in Cassazione penale 2014, 11, 3733), la quale ha ribadito la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di citare in giudizio il proprio assicuratore, quando questo sia responsabile civile ex lege per danni derivanti da attività professionale (nello specifico notaio). Il motivo principale che ha indotto la Corte Costituzionale a rigettare la questione è che, nel caso delle assicurazioni professionali, ancorché siano obbligatorie1, non è prevista un’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore, analoga a quella che contraddistingue la responsabilità civile automobilistica; la Corte Costituzionale, infatti, in ordine proprio all’azione diretta si esprime in termini di «elemento che resta, dunque, dirimente al fine, per un verso, di escludere che la posizione dell’assicuratore possa essere inquadrata nel paradigma del responsabile civile ex lege, quale delineato dall’art. 185, secondo comma, c.p., e, per altro verso, di attribuire correlativamente anche alla pronuncia additiva oggi richiesta la valenza di innovazione sistematica, riservata alla discrezionalità del legislatore».

In altre parole, il quid pluris della normativa dettata in materia di responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla legge n. 990/1969, che ha portato la Corte costituzionale ad intervenire con la sentenza additiva n. 112/1998, consiste nel fatto che tale normativa prevedeva un’ipotesi di assicurazione obbligatoria ex lege e una espressa possibilità di azione diretta da parte del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione.

Con la sentenza additiva n. 159 del 24.06.2022 la Corte costituzionale [Pres. G. Amato, Red. F. Modugno] ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 12, comma 8, della legge n. 157/1992 (rubricato “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato.

3. L’introduzione con la Legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli – Bianco) di nuove ipotesi di assicurazione obbligatorie ex lege.

Con la Legge n. 24/2017 (in Gazzetta Ufficiale, 17 marzo 2017, n. 64) sono state introdotte nuove disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (c.d. legge Gelli – Bianco). Tale normativa introduce all’art. 10, tra le altre, un’ipotesi di ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA EX LEGE, o di analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi, a carico di tutte le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private allo scopo di garantire una copertura delle responsabilità civile derivante da danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le predette strutture.

L’art. 10, comma 1, Legge n. 24/2017 (“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie – c.d. legge Gelli-Bianco”) ha introdotto l’obbligo per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private di stipulare apposita copertura assicurativa anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le stesse ovvero di predisporre analoghe misure.

L’art. 10, comma 2, Legge n. 24/2017 ha invece introdotto l’obbligo a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale per il medico libero professionista.

All’art. 12 della legge n. 24/2017 è stata introdotta una nuova ipotesi di responsabilità diretta delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private: “con la espressa possibilità di azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private”.

Il modello di assicurazione obbligatoria ex lege delineato dalla c.d. legge Gelli-Bianco sembrerebbe ricalcare quello previsto dalla legge n. 990/1969 per la regolamentazione dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in quanto entrambi prevedono un’ipotesi di assicurazione obbligatoria prevista ex lege e un’azione diretta da parte del danneggiato nei confronti del responsabile civile.

Numerosi giudici di merito, alla luce dell’introduzione della legge n. 24/2017, hanno quindi accolto le richieste di imputati esercenti la professione sanitaria di citazione della compagnia assicuratrice ex art. 83 c.p.p. [Tribunale di Palermo, terza sezione penale, 5.6.2020, in L’ammissibilità della citazione del responsabile civile a richiesta dell’imputato esercente la professione sanitaria dopo la legge Gelli-Bianco, M. SCHIAVO, in Diritto di Difesa, 2020; seppur per profili differenti, tra gli altri, Tribunale Venezia, 5.2.2020, per il quale cfr. M. Biagioli, Responsabilità medica e sanitaria. Legge Gelli-Bianco applicabile anche senza decreti attuativi, in http://www.aduc.it, 18.2.2020; Tribunale Benevento, 24.10.2018, sul quale v. Legge Gelli: anche in mancanza dei decreti attuativi, l’assicurazione deve partecipare alla a.t.p. conciliativa, in Rivista Responsabilità medica, 25.11.2018; Tribunale Verona, 10.5.2018, per il quale v. Alcune pronunce giurisprudenziali relative alla legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco), in http://www.sanita360.it, 5.2.2019].

Altri Tribunali, al contrario, rigettavano le richieste perché non ancora entrati in vigore i decreti attuativi di cui all’art. 12, comma 6, della legge n. 24/2017, che rinvia al decreto di cui all’art. 10, comma 6, della stessa legge, che dovrebbe determinare i requisiti minimi delle polizze assicurative [G.u.p. del Tribunale di Napoli Nord, 19.09.2019, inedita].

4. Le sentenze n. 182/2023 e n. 177/2024 della Corte costituzionale che hanno escluso l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p.

La Corte costituzionale, con due sentenze [sentenza n. 182 (ud. 17 luglio 2023, dep. 28 settembre 2023) Pres. S. Sciarra, Red. F. Modugno, con riguardo al medico ginecologo “strutturato” che, al momento del fatto, operava come dipendente di una clinica privata; e Id., n. 177 (ud. 4 luglio 2024, dep. 7 novembre 2024), Pres. A.A. Barbera, Red. F. Modugno, con riguardo al medico “strutturato” imputato del reato di cui agli artt. 589 e 590 sexies c.p. per aver omesso di effettuare doverosi controlli e diagnosi nel periodo successivo all’esecuzione di un intervento chirurgico, con ciò causando la morte della paziente], ha inoltre ritenuto costituzionalmente legittimo l’art. 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede la possibilità per il medico “strutturato” di poter effettuare la citazione diretta dell’assicuratore nel processo penale anche a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 24/2017.

La Corte costituzionale perviene a questa conclusione sulla scorta di un ragionamento così sintetizzabile.

La legge Gelli-Bianco distingue tre categorie di soggetti:

a) le strutture sanitarie,

b) i medici liberi professionisti,

c) i medici “strutturati”.

Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalgono dell’opera di esercenti la professione sanitaria (anche se scelti dal paziente e non dipendenti delle strutture stesse), rispondono – ai sensi dell’art. 7, comma 1, legge n. 24/2017 – dei danni provocati dalle loro condotte ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., ossia a titolo di responsabilità contrattuale (dunque, con termine di prescrizione decennale e maggiori oneri probatori a carico della struttura). Di contro, l’esercente la professione sanitaria che opera nell’ambito di una struttura, e che non abbia agito nell’adempimento di una obbligazione contrattuale assunta con il paziente, risponde – ai sensi dell’art. 7, comma 2, l n. 24/2017 – del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 c.c., ossia a titolo di responsabilità extracontrattuale (dunque, con termine di prescrizione quinquennale e minori oneri probatori) (art. 7, comma 3).

In tal modo, si è (ndr. sarebbe) “alleggerita” la posizione del medico cosiddetto “strutturato”, sottraendolo alle conseguenze – considerate eccessivamente gravose – della responsabilità da inadempimento contrattuale, precedentemente ipotizzata nei suoi confronti dall’orientamento giurisprudenziale favorevole alla teoria del cosiddetto “contatto sociale” [ex multis Cassazione civile, sezioni unite, Sentenza del 20 novembre 2007 n. 577 (dep. 11 gennaio 2008), Iannelli, Rv. 600903 – 01; Id., Sez. 3, Sentenza del 16 dicembre 2016 n. 24073  (dep. 13 ottobre 2017), Rv. 645834 – 02; Id., Sez. 3, Sentenza n. 20547 del 11 giugno 2014 (dep. 30 settembre 2014), Rv. 632891 – 01; Id., Sez. 3, Sentenza n. 15490 del 14 maggio 2014 (dep. 08 luglio 2014), Rv. 631715 – 01; Id., Sez. 3, Sentenza n. 27855 del 13 novembre 2013 (dep. 12 dicembre 2013), Rv. 629769 – 01].

La struttura sanitaria che abbia risarcito il danno provocato dal medico può, d’altro canto, esercitare azione di rivalsa nei confronti di quest’ultimo entro i limiti stabiliti dall’art. 9, commi 1 e 6, legge n. 24/2017 e, cioè, in caso di dolo o colpa grave e per un importo non superiore, nel caso di colpa grave, al triplo del valore maggiore del reddito professionale conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo.

Quanto alle strutture sanitarie pubbliche e private, è fatto obbligo per le stesse di munirsi di polizze assicurative o di adottare «altre analoghe misure» a copertura di due classi di rischi.

Le strutture sanitarie hanno l’obbligo di assicurarsi, anzitutto, per la responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera, anche per i danni causati dal personale: in altre parole, per la responsabilità civile derivante, sia da fatto proprio (ad esempio, carenze organizzative), sia da fatto altrui di cui esse debbano rispondere (condotte dei prestatori d’opera) (art. 10, comma 1, primo e secondo periodo). Le strutture sanitarie hanno, però, anche l’obbligo di coprire con polizze assicurative la responsabilità civile del personale medico di cui esse si avvalgono, per l’ipotesi in cui questo sia chiamato a rispondere in proprio del danno, a titolo di illecito aquiliano (art. 10, comma 1, terzo periodo, in relazione all’art. 7, comma 3). Dunque, mentre il primo tipo di rischio forma oggetto di un’assicurazione per conto proprio, rispetto al secondo si è al cospetto di una assicurazione per conto altrui (aspetto che sarà successivamente posto a fondamento della sentenza n. 170/2025), secondo lo schema dell’art. 1891 cod. civ., nella quale la struttura sanitaria assume la veste di contraente e il medico quella di assicurato.

Per i medici che, invece, operino come liberi professionisti, la legge lascia fermo l’obbligo di assicurazione, a tutela del cliente, già stabilito da disposizioni previgenti (art. 10, comma 2). I medici liberi professionisti debbono, dunque, assicurarsi autonomamente: si tratta, infatti, di soggetti che governano personalmente e in modo autonomo il rischio, non essendo inseriti in una organizzazione complessa eterodiretta.

I medici “strutturati”, invece, non hanno alcun obbligo di assicurazione della propria responsabilità civile verso i pazienti: tale responsabilità deve essere, infatti, coperta – come si è visto – dall’assicurazione (o analoga misura) imposta alla struttura sanitaria per cui operano. Essi devono stipulare, «con oneri a proprio carico», solo una polizza di assicurazione per colpa grave «[a]l fine di garantire efficacia» all’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa promossa nei loro confronti, rispettivamente, dalla struttura sanitaria di appartenenza o dal pubblico ministero presso la Corte dei conti, nonché all’azione di rivalsa accordata all’assicuratore che, convenuto con azione diretta dal danneggiato, abbia dovuto risarcire un danno del quale non avrebbe dovuto rispondere in base alle clausole contrattuali, stante l’inopponibilità delle stesse all’attore ai sensi dell’art. 12, comma 2, della stessa legge n. 24 del 2017 (art. 10, comma 3, in relazione agli artt. 9 e 12, comma 3).

La Corte costituzionale, in effetti, già in questa fase riconosce le analogie tra la normativa sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica e la legge Gelli-Bianco laddove entrambe consentono al danneggiato di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore, ma “solo quando si tratti dell’impresa che assicura la struttura sanitaria o il medico libero professionista” in quanto, l’azione diretta non è prevista, invece, nei confronti dell’assicuratore obbligatorio del medico “strutturato”.

Secondo la Corte Costituzionale, tale distinzione deriva, da un lato, dal fatto che la polizza stipulata dal medico “strutturato” «copre debiti del medico legati all’esercizio di azioni – quelle di rivalsa e di responsabilità amministrativa – che si collocano “a valle” dell’esperimento (vittorioso) dell’azione risarcitoria da parte del danneggiato, il quale non avrebbe, pertanto, alcun titolo per agire nei confronti dell’assicuratore del medico “strutturato”», dall’altro, dalla subordinazione dell’entrata in vigore del decreto ministeriale chiamato a stabilire i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie.

Con la sentenza n. 177/2024 la Corte costituzionale si uniforma alla precedente pronuncia n. 182/2023 ribadendo che il medico “strutturato” non è affatto obbligato ad assicurarsi per i danni eventualmente arrecati nell’esercizio della professione, essendo i relativi rischi coperti dall’assicurazione, o analoga misura, imposta alla struttura sanitaria per cui il medico opera (art. 10, comma 1, terzo periodo, in relazione all’art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017) e, quindi, non vi sarebbero profili di illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non gli consente di citare il responsabile civile.

Con la medesima pronuncia, la Corte costituzionale precisa – in maniera più incisiva – che l’art. 12 della legge n. 24 del 2017 consente, sì, al danneggiato di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore, ma ciò solo quando si tratti dell’impresa che assicura la struttura sanitaria o il medico libero professionista.

5. La sentenza n. 170/2025 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 83 c.p.p. nella parte in cui impedisce al medico “strutturato” e libero professionista imputato di citare il responsabile civile per le coperture obbligatorie previste dall’art. 10 della legge n. 24/2017.

Le conclusioni alle quali perviene la Corte costituzionale determinavano dal punto di vista pratico un evidente squilibrio in danno degli imputati medici “strutturati” perché pareva ammettere la citazione del responsabile civile al solo medico libero professionista.

Le predette conclusioni contrastavano la finalità che la legge n. 24 del 2017 persegue: «garantire un più sereno esercizio dell’attività del personale medico, caratterizzata da intrinseci e ineliminabili margini di rischio e da una crescente esposizione a richieste risarcitorie da parte dei pazienti».

L’art. 165, comma 1, c.p. prevede infatti che «la sospensione condizionale della pena PUÒ essere subordinata… al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso» e, al comma 2, che «la sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, DEVE essere subordinata» anche «al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso». In caso di condanna al pagamento di una provvisionale, quindi, il medico condannato dovrà, entro il termine stabilito dal giudice penale (generalmente il passaggio in giudicato della sentenza), pagare la “provvisionale” per poter accedere al beneficio della sospensione condizionale della pena.

Non può non evidenziarsi anche che, la parte civile strategicamente non ha interesse a citare il responsabile civile nel processo penale, soprattutto nei casi in cui la prova della responsabilità del sanitario non è “chiara”. In questi casi, infatti, preferisce affrontare il processo senza avere come ulteriore parte avversa i consulenti del responsabile civile.

Alla luce del predetto quadro normativo e giurisprudenziale, la Corte Costituzionale è stata nuovamente chiamata ad esprimersi in tema di illegittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p. «nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 10, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), l’assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato».

Rivedendo parzialmente quanto affermato nelle precedenti sentenze n. 182/2023 e n. 177/2024, la Corte costituzionale con la sentenza n. 170 [ud. 20 ottobre 2025, dep. 25 novembre 2025) Pres. G. Amoroso, Red. F.S. Marini] ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 10, commi 1 e 2, Legge n. 24 del 2017, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta sia dal medico “strutturato” sia dal medico libero professionista.

Per quanto concerne il medico “strutturato”, la Corte costituzionale fonda la sua motivazione sul fatto che l’assicurazione di cui la struttura sanitaria deve munirsi a copertura della responsabilità extracontrattuale personale degli esercenti la professione sanitaria che operano nell’ambito della struttura stessa (i cosiddetti medici “strutturati”) è obbligatoria ex art. 10, comma 1, terzo periodo, in relazione all’art. 7, comma 3, Legge n. 24 del 2017.

Secondo la Corte costituzionale, inoltre, l’assicurazione di cui la struttura sanitaria deve munirsi è un’assicurazione per conto altrui, nella quale il medico assume tuttavia la veste di assicurato, «abilitato, come tale, a far valere i diritti derivanti dal contratto ai sensi dell’art. 1891, secondo comma, cod. civ., ivi compreso quello di manleva dalle pretese della parte civile». Pertanto, anche al medico “strutturato”, contro il quale sia esercitata un’azione risarcitoria mediante costituzione di parte civile nel processo penale, deve essere riconosciuta la facoltà di chiedere la citazione dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alla struttura sanitaria di appartenenza, come responsabile civile. In mancanza, «l’effettività della duplice funzione di garanzia del rapporto assicurativo», instaurato ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge n. 24 del 2017, rimarrebbe «compromessa, secondo la scelta del danneggiato riguardo alla sede processuale in cui far valere le proprie pretese», con conseguente violazione dell’art. 3 Cost. (sentenza n. 159 del 2022).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 170/2025 afferma anche che sul medico libero professionista grava un obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso il paziente (art. 10, comma 2, Legge n. 24 del 2017) e che l’art. 12, commi 1 e 4, Legge n. 24 del 2017 «consente […] al danneggiato di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore (prevedendo, altresì, che nel relativo giudizio sia litisconsorte necessario il responsabile del danno), […] quando si tratti dell’impresa che assicura […] il medico libero professionista» (sentenza n. 182 del 2023) che assolve ad una «funzione plurima» di garanzia (tutelando sia il medico-assicurato, sia i pazienti-danneggiati) e che, pertanto – anche per non creare disarmonie nel sistema, né ingiustificate disparità di trattamento tra medici “strutturati” e medici liberi professionisti – va dichiarata l’illegittimità costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (“Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale”), del medesimo art. 83 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato medico libero professionista.

NOTE

[1]. Sull’obbligatorietà di quella dei notai richiamata dalla Corte Costituzionale vedi artt. 19 e 20 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182 (Norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività notarile ed istituzione di un Fondo di garanzia in attuazione dell’articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246).