Consiglio Distrettuale di Disciplina non ha competenze sugli Albi e registri (Redazione)

Nel caso di specie, il Cdd aveva disposto la cancellazione del praticante dal Registro per scadenza sessennio, dichiarandosi per l’effetto incompetente sul relativo procedimento disciplinare.

Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 174/2025 ha ricordato che la competenza sugli albi e registri, per quanto attiene sia all’iscrizione sia alla cancellazione, spetta in via esclusiva al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ai sensi dell’art. 17 L.P., e non al Consiglio Distrettuale di Disciplina, con conseguente illegittimità dell’eventuale provvedimento con cui il CDD disponesse la cancellazione non disciplinare dell’iscritto.

In proposito ricordiamo chedestinatari delle norme deontologiche non sono solo gli avvocati ma anche i praticanti (art. 42 L. n. 247/2012 e art. 2 cdf), a nulla rilevando che i medesimi svolgano o meno il patrocinio e non siano iscritti all’albo ma nel registro speciale dei praticanti; il loro status, infatti, si presenta preliminare a quello dell’avvocato e pertanto sono anch’essi assoggettabili alle norme deontologiche e al potere disciplinare del Consiglio territoriale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Palma), sentenza n. 174 del 23 giugno 2025