Rifusione delle spese non spetta al Ministero che depositi memoria richiamando “principi giurisprudenziali” e alla parte civile che si limita al deposito di conclusioni scritte e nota spese (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 37997/2025 ha ritenuto di non dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente, cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione delle stesse, il ricorso era in tema di ingiusta detenzione.

La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l’Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).

Ricordiamo che in tema la Cassazione penale, Sez. 6, con la sentenza n. 24340/2025, ha affermato che, in tema di diritto alla rifusione delle spese di parte civile, la disposizione di cui all’art. 541, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest’ultima l’onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell’imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare conclusioni scritte e nota spese:

Rifusione delle spese a favore della parte civile: non spetta se il suo difensore si sia limitato a depositare conclusioni scritte e nota spese (Vincenzo Giglio) – TERZULTIMA FERMATA