Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 38429/2025, 19/27 novembre 2025, ha elencato i parametri dai quali può correttamente desumersi l’elemento soggettivo del reato di omessa dichiarazione delle imposte a fini di evasione.
Quanto alla prova del dolo di evasione del reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, sono sicuramente pertinenti alcune decisioni della terza sezione penale della Suprema Corte (Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020, Rv. 278966 – 01, secondo cui esso può desumersi anche dal comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, in quanto dimostrativo della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione; Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, Rv. 267022 – 01, secondo cui lo stesso può desumersi dall’entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta; Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, Rv. 265087 – 01, secondo cui la prova non deriva dalla semplice violazione dell’obbligo dichiarativo né da una “culpa in vigilando” sull’operato del professionista che trasformerebbe il rimprovero per l’atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi della dolosa preordinazione all’evasione dell’imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale).
Nonostante questi riferimenti, però, il ricorrente ha sostenuto di non avere presentato la dichiarazione dei redditi, non perché volesse evadere le imposte, bensì perché era stato travolto dall’improvvisa crisi d’impresa.
A fronte di tale doglianza, la Corte territoriale ha risposto, in modo puntale, che l’imputato avrebbe potuto affidarsi a professionisti specializzati in grado di assolvere agli adempimenti previsti dalla legge e ha aggiunto che proprio la condizione di crisi costituiva la circostanza rilevante ai fini del dolo specifico perché l’imputato aveva omesso gli adempimenti degli oneri fiscali per non disperdere risorse indispensabili ai fini della sopravvivenza della società.
Il ricorrente non si è confrontato con tale specifica argomentazione, ma ha ripetuto nella censura articolata in questa sede la questione teorica del dolo di evasione.
