L’opposizione al rigetto all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può comportare la condanna dell’avvocato alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal Ministero della Giustizia (Riccardo Radi)

L’opposizione dell’avvocato al rigetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato può avere conseguenze sul portafoglio del medesimo.

Abbiamo ricevuto una richiesta di chiarimenti da una collega che ci chiede se in tema di opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’avvocato può essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero della Giustizia costituitosi nel giudizio?

La risposta è affermativa e in proposito citiamo un recente arresto giurisprudenziale della cassazione sezione 4 sentenza numero 38278/2025 che ricorda che la costituzione “in proprio” del difensore nelle procedure di opposizione al rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è insolita.

Invero, in tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore dell’imputato è legittimato in via autonoma a proporre opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto dell’istanza di ammissione a beneficio del suo assistito (cfr. Sez. 4, n. 13230 del 27/01/2022, Galloni, Rv. 283018, così massimata:”In tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore dell’imputato è legittimato in via autonoma a proporre opposizione avverso il decreto di inammissibilità dell’imputato”). o rigetto dell’istanza per l’ammissione al beneficio

Correttamente, dunque, in forza della espressa dicitura “in proprio”, dichiarata nell’incipit del ricorso depositato, il Giudice territoriale ha ritenuto che l’opposizione presentata dall’Avv. L. avverso il provvedimento giudiziale di rigetto della domanda del beneficio in favore di T.C. fosse da qualificarsi anche come opposizione personale promossa dal difensore.

Deve invece convenirsi sul fatto che l’Avv. L., agendo in proprio, potesse rinunciare, per la sua parte, all’opposizione, senza necessità di un mandato ad hoc.

La rinuncia proveniente dal difensore, riguardante il suo intervento nella procedura, deve ritenersi, pertanto, validamente proposta.

Quanto alla necessità dell’accettazione, risulta estensibile al caso in esame il principio sostenuto dalle Sezioni civili, in base al quale, nel giudizio di appello, la rinuncia all’impugnazione da parte dell’appellante equivale a rinuncia all’azione e, pertanto, non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell’appellato, con la precisazione che ad essa si applica, in ogni caso, la regola di cui all’art. 306, comma 4, cod. proc. civ., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti.

Da quanto precede discende che la rinuncia all’opposizione intervenuta da parte dell’Avv. L. non spiega effetti sulla condanna alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del Ministero della Giustizia liquidate in euro 1.700,00.