Impugnazione ai soli effetti civili: i parametri della valutazione di ammissibilità demandata al giudice penale (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, ordinanza n. 38170/2025, 18/24 novembre 2025, ha definito il perimetro dello scrutinio di ammissibilità attribuito al giudice penale in ordine alle impugnazioni per i soli interessi civili.

L’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, stabilisce che «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».

La norma, per come chiarito da Sez. U, n.38481del 25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30/12/2022, data di entrata in vigore della citata disposizione.

Al fine di individuare il perimetro dello scrutinio di ammissibilità richiesto al giudice penale, pare utile rilevare che la riforma attuata con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha introdotto un rilevante mutamento nella disciplina delle impugnazioni proposte dalla parte civile per i soli interessi civili nel processo penale, ridefinendone struttura, funzioni e sviluppo processuale e determinando un passaggio della competenza al giudice civile, che tuttavia non comporta la nascita di un nuovo processo, bensì costituisce una prosecuzione del giudizio già incardinato in sede penale.

La regola del trasferimento della decisione al giudice civile mira a realizzare, per come si ha modo di leggere nella Relazione alla riforma, «un ulteriore risparmio di risorse, nell’ottica di implementare l’efficienza giudiziaria nella fase delle impugnazioni, e non si pone in conflitto con la giurisprudenza costituzionale, data la limitazione della cognizione del giudice civile alle ‘questioni civili’».

In questo nuovo assetto, assume rilievo centrale la modifica dell’art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che ora richiede che l’atto di costituzione di parte civile contenga una specifica esposizione delle ragioni ‘agli effetti civili, cosicché «non vi sarebbe pertanto una modificazione della domanda risarcitoria nel passaggio dal giudizio penale a quello civile» e «ragionevolmente, l’eventualità dovrà essere prevista dal danneggiato dal reato sin dal momento della costituzione di parte civile» (vds. pag. 164 della Relazione cit.).

Per come poi chiarito da Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, Rv. 285036 – 01, l’uso del termine ‘rinvio’, contenuto nell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., va inteso in senso funzionale e non tecnico, con ben diversa portata rispetto al ‘rinvio’ di cui all’art. 622 cod. proc. pen.: mentre in quest’ultimo caso il rinvio segue a pronuncia di annullamento, ovvero, in altri termini, alla stessa decisione sull’impugnazione ad opera della Corte penale, il rinvio introdotto dal nuovo art. 573, comma 1-bis, cit. è funzionale alla prosecuzione in sede civile del medesimo giudizio iniziato in sede penale, senza cesure o soluzioni di continuità (cfr. anche Sez. 2, n. 29552 del 09/07/2025, Rv. 288451 – 01, per cui «tale impostazione consente, nel momento in cui venga disposto il rinvio, l’immediata e automatica traslazione del fascicolo in sede civile, senza necessità di alcuna iniziativa o attività delle parti»).

Anche la «verifica imprescindibile sulla non inammissibilità dell’atto» (così, ancora, la Relazione), che la norma affida al giudice penale e che risponde alle espresse esigenze di celerità, di risparmio di risorse e di ragionevole durata del processo, è funzionale ad arrestare subito il percorso di una impugnazione inammissibile, in conformità, d’altro canto, anche alla lettera dell’art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. che, con la locuzione «prosecuzione del giudizio» connota come provvisoria, e non vincolante per il giudice civile, la verifica demandata al giudice penale (ancora Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, Rv. 285036 – 01).

In tal senso, è stata coerentemente ritenuta non impugnabile la dichiarazione di ammissibilità dell’impugnazione agli effetti civili posto che, diversamente da quanto accade per la declaratoria di inammissibilità, ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 591, comma 3, cod. proc. pen., «l’interesse degli imputati a ottenere una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla parte civile (in questo caso potenzialmente rilevante ex art. 652 cod. proc. pen.) è tutelabile dinanzi al giudice civile, perché il provvedimento emesso dal giudice penale ex art. 573, comma, 1-bis, cod. proc. pen., dato il suo carattere di valutazione provvisoria e senza contraddittorio, investe solo il fumus della ammissibilità senza svolgere efficacia preclusiva» (Sez. 5, n. 30752 del 16/06/2023, Rv. 284944 – 01).

D’altra parte, per le impugnazioni in generale, non è prevista una fase preliminare di delibazione dell’ammissibilità dell’impugnazione destinata a concludersi con una formale pronunzia di ammissibilità del gravame, ma solo la verifica dei requisiti di ammissibilità della impugnazione con la pronunzia di provvedimento solo nel caso di inammissibilità della impugnazione (Sez. 3, sentenza n. 37982 del 02/03/2017, Rv. 270687 – 01).

Alla luce dei chiarimenti offerti dalle Sezioni unite e dalle ulteriori pronunce sopra richiamate, si può quindi affermare che, a fronte di un’impugnazione ai soli effetti civili, il giudice penale effettua solo un vaglio preliminare di non inammissibilità e, ove l’appello o il ricorso siano non inammissibili, il giudizio prosegue davanti al giudice civile.

Tale vaglio, poi, in coerenza con la ratio della riforma sistemica operata e la sua finalità, ossia con il dichiarato obiettivo di velocizzare i procedimenti e di riportare le domande risarcitorie nella loro naturale sede, si esplica nell’alveo dei criteri indicati dall’art. 591, cod. proc. pen. e si pone come filtro da collocare tra gli atti preliminari del giudizio.

In tal senso depone anche la modifica dell’art 601, cod. proc. pen., operata dal d.lgs. 150/2022 a confermare, con la soppressione dell’ultimo inciso del primo comma della norma (per cui si sarebbe dovuto provvedere a citare l’imputato non appellante anche in caso di appello proposto per i soli interessi civili), che il rilievo di inammissibilità del ricorso o l’eventuale rinvio al giudice civile per la prosecuzione al giudice debba essere già compiuto al momento in cui viene formato il decreto di citazione.

Ed anche la clausola che delimita l’operatività della norma di cui all’art. 601, cod. proc. pen. «Fuori dai casi previsti dall’art. 591 cod. proc. pen.» fornisce ulteriore criterio interpretativo circa la perimetrazione e la pregnanza del vaglio di ammissibilità della impugnazione proposta per i soli interessi civili.

Per quanto riguarda il giudizio di cassazione, d’altro canto, tale vaglio precede la assegnazione del ricorso alle sezioni, per come si evince dall’art. 610, cod. proc. pen., secondo cui «Il presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione».