La favola del dovere del pubblico ministero di svolgere indagini in favore dell’indagato è stata di nuovo affrontata e smentita dalla cassazione sezione 1 con la sentenza numero 38210 del 24 novembre 2025 che ha ribadito, in proposito all’articolo 358 cpp, che “il dovere del pubblico ministero di svolgere attività d’indagine a favore dell’indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale, sicché la sua violazione non può essere dedotta con ricorso per cassazione fondato sulla mancata assunzione di una prova decisiva”.
In motivazione, la Suprema Corte ha chiarito che la valutazione della necessità di accertare fatti e circostanze favorevoli spetta unicamente al pubblico ministero, che agisce come organo di giustizia, non essendo vincolato, in tale veste, dalle indicazioni della difesa (Sez. 3, n. 47013 del 13/07/2018, L., Rv. 274031 – 01).
Recentemente alle medesime conclusioni la cassazione sezione 6 con le sentenze (quasi fotocopia) numero 32938, 30196 e 30193 tutte del 2025 ha ribadito che: Il pubblico ministero non è vincolato ad accertare fatti e circostanze favorevoli all’indagato: lo ribadisce la cassazione nelle ultime tre sentenze pubblicate sul tema (Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA
Richiamare l’articolo 358 c.p.p. secondo la cassazione “è inappropriato”, noi avvocati lo sappiamo bene ma c’è qualcuno che ancora “insiste” a raccontare la favola.
