Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 38429/2025, 19/27 novembre 2025, ha escluso il bis in idem tra bancarotta fraudolenta documentale e occultamento o distruzione di documenti contabili, quale che sia tra i due il reato per il quale vi è stata la prima condanna.
Il tema del concorso tra il reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all’art. 216, primo comma, n. 2, legge fall., e quello di occultamento e distruzione di documenti contabili previsto dall’art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000, è stato recentemente affrontato dalla giurisprudenza di legittimità che ha escluso il bis in idem qualora alla condanna per illecito tributario di occultamento e distruzione di documenti contabili faccia seguito quella per bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica, stante la diversità delle fattispecie incriminatrici, richiedendo, la prima, l’impossibilità di accertare il risultato economico delle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta, mentre la seconda – caratterizzata dalla volontà dell’agente di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recar pregiudizio ai creditori – la lesione degli interessi creditori, rapportata all’intero corredo documentale, indipendentemente dall’obbligo normativo della relativa tenuta (così Sez. 5, n. 7054 del 05/02/2025, Rv. 287617-01).
La conclusione non muta nel caso opposto in cui la prima pronuncia è quella relativa alla bancarotta, di cui alla sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti, e la seconda, oggetto del presente procedimento, è relativa all’occultamento o distruzione delle scritture contabili, fattispecie tra loro in rapporto di specialità reciproca, in ragione della diversità dell’oggetto materiale, del soggetto attivo, dell’oggetto del dolo specifico e dell’effetto lesivo delle condotte di reato. La sola, affermata, identità delle scritture contabili oggetto delle due contestazioni non esaurisce la verifica dell’identità fattuale (si veda Sez. 3, n. 24255 del 14/02/2024, Rv. 286557 – 01).
