Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 2029/2024, udienza del 24 novembre 2023, a fronte di un ricorso che lamentava l’abnormità di un provvedimento di sequestro, ha operato una puntuale ricognizione del vizio prospettato.
Vicenda giudiziaria
Il GIP di … ha dichiarato non doversi procedere sull’istanza – tramessa dal PM – con la quale OF chiedeva il dissequestro di un immobile vincolato in esecuzione degli accordi di cooperazione internazionale tra Italia e Russia stipulato nel 1959.
Ricorso per cassazione
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore deducendo il vizio di violazione di legge.
Ha sostenuto a tal fine che il provvedimento sarebbe abnorme in quanto avrebbe creato una stasi giurisdizionale impedendo la correzione di un vincolo illegittimo, poiché emesso in esecuzione di accordi non più vigenti in seguito alla espulsione della Russia dal Consiglio di Europa, che avrebbe comportato a perdita di efficacia delle convenzioni, dunque divenuto privo di base legale.
Ha osservato ulteriormente che il provvedimento era stato adottato dal PM, ovvero da un organo privo di competenza funzionale, tenuto conto della natura e della temporaneità del vincolo richiesto dalle autorità russe.
Decisione della Corte di cassazione
…Area di operatività dell’abnormità
Deve essere, in via preliminare, delimitata l’area di operatività dell’abnormità”.
Si tratta di un vizio non codificato, che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto e definito per colpire provvedimenti endoprocedimentali per i quali non è previsto alcuno strumento di impugnazione, che, tuttavia, si presentano radicalmente viziati.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che si considera abnorme (a) sia il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell’ambito dell’ordinamento processuale, (b) sia quello che, pur essendo, in astratto, manifestazione di legittimo potere, si esplichi «al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite».
Le Sezioni unite, ripercorrendo il lungo percorso di approfondimento giurisprudenziale relativo all’abnormità, hanno ribadito che questa «può riguardare tanto il profilo “strutturale”, allorché, per la sua singolarità, si ponga fuori dal sistema organico della legge processuale, quanto il profilo “funzionale”, quando, pur non estraneo al sistema normativo, determini la «stasi del processo e la impossibilità di proseguirlo» (cosi: Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552, § 4.2. che a sua volta richiama le altre pronunce e, segnatamente, Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Di Battista, Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 21.5094; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244; Sez. U, n. 19289 del 25/02/2004, Lustri, Rv. 227355; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, in motivazione; Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001, Chirico, Rv. 219587, Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, Quarantelli, Rv. 208221).
Assume, dunque, rilievo non solo il caso in cui il provvedimento endoprocedimentale non impugnabile “blocchi” il processo, producendo una stasi inemendabile, ma anche quello in cui il provvedimento, pur non producendo alcuna stasi, sia espressione di un potere sussistente e conferito, ma esercitato al di là di ogni ragionevole limite, configurandosi, di fatto, come “arbitrario”.
Nel dettaglio, si è affermato che l’abnormità è riconoscibile sia nel caso in cui si registra uno sviamento della funzione giurisdizionale, «che si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall’ordinamento», sia nel caso di atto che, per quanto normativamente disciplinato, si manifesti come «strutturalmente eccentrico», in quanto utilizzato «al di fuori dell’area che ne individua la funzione e la ragion d’essere».
Con specifico riguardo alle regressioni illegittime (area privilegiata di manifestazione dell’abnormità), si è chiarito che l’abnormità non sussiste quando l’illegittimità dell’atto, che genera la regressione, sia correggibile attraverso il successivo esercizio di attività propulsive consentite e legittime.
In sintesi, il percorso ermeneutico di inquadramento dell’abnormità ha chiarito: (a) che l’abnormità “funzionale” si rileva nei casi di stasi inemendabile del procedimento, identificabili, questi ultimi, anche in quelli in cui «il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo» (Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, § 4.4., che richiama le conclusioni di Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 – 01); (b) che l’abnormità “strutturale” si rinviene nei casi di esercizio da parte del giudice «di un potere non attribuitogli dall’ordinamento (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione legale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di oltre ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)» (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 – 01, § 10).
…Effetti dell’inquadramento giurisprudenziale sul caso concreto
Nel caso in esame si registrano diverse abnormità.
…a) Carenza di potere del PM e violazione della competenza funzionale del GIP
La prima affligge il provvedimento di sequestro disposto dal PM, che risulta emesso in “carenza di potere in astratto”, in quanto il sequestro veniva eseguito il 21 febbraio 2020, dopo il termine fissato dall’autorità russa rogante, che chiedeva di disporre il sequestro solo “fino al 16 ottobre 2019”. Tale vizio integra una abnormità “strutturale” in quanto il PM non aveva il potere di attivare l’esecuzione della rogatoria dopo il termine indicato dallo Stato richiedente. A ciò si aggiunge che il vincolo in questione è stato anche disposto in violazione della competenza funzionale del GIP, dato che l’applicazione di un vincolo cautelare di natura non probatoria, come nel caso di specie, non può essere imposto dal PM, ma solo dal giudice, secondo quanto prevede l’art. 724 cod. proc. pen.
Per tale violazione della competenza funzionale non è previsto un rimedio impugnatorio, sicché si registra una ulteriore abnormità, di tipo “funzionale”, in quanto creatrice di una stasi inemendabile.
…b) Rilevabilità in ogni stato e grado dell’incompetenza funzionale
Si rileva, peraltro, che l’incompetenza funzionale può essere rilevata in qualunque stato e grado del procedimento e del processo come stabilito, tra l’altro, da Sez. U, n. 292 del 15/12/2004, dep. 2005, Scabbia, Rv. 229633 – 01, ma che nel caso in esame non è mai stata rilevata né dal PM, né dal tribunale per il riesame, né, come si vedrà, dal GIP. Invero l’abnormità del provvedimento del PM non è stata tempestivamente dedotta (anche qualora dovesse ritenersi tempestiva la doglianza presentata con l’istanza di riesame, l’ordinanza reiettiva non risulta essere stata impugnata).
Si pone, dunque – in astratto – il problema della tempestività del ricorso per cassazione proposto oltre i termini previsti dall’art. 585 cod. proc. pen. Sul punto si condivide quanto già affermato dalla Cassazione, ovvero che è inammissibile, per tardività, il ricorso per cassazione proposto avverso un atto abnorme senza il rispetto dei termini per impugnare di cui all’art. 585 cod. proc. pen., í quali tuttavia non operano nel caso in cui l’abnormità sia qualificata da un’anomalia funzionale, così radicale e congenita da produrre una stasi processuale superabile unicamente con il ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 32395 del 13/06/2019, Rv. 276477 – 01; Sez. 1, n. 3305 del 13/01/2005, Rv. 230747; Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, Quarantelli, Rv. 208221 – 01).
…c) Abnormità del provvedimento del GIP che ha declinato la sua competenza e restituito gli atti al PM
La seconda abnormità affigge il provvedimento del GIP direttamente impugnato con il presente ricorso.
Con tale provvedimento il GIP, invece dì correggere il vizio del provvedimento genetico, annullando il sequestro perché emesso in carenza di potere, declinava la sua competenza e restituiva gli atti al PM, creando una ulteriore stasi processuale emendabile solo con il ricorso per abnormità. Si registra, dunque, una ulteriore abnormità, tempestivamente dedotta, di natura “funzionale”.
…Esito
Devono, pertanto, essere annullati senza rinvio (a) l’ordinanza del GIP oggetto di impugnazione, (b) l’ordine di esecuzione del decreto di sequestro emesso dal PM.
Si dichiara, pertanto, la cessazione della misura cautelare reale.
