Udienza predibattimentale alla Consulta la mancata previsione dell’incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all’art. 444 cpp (Riccardo Radi)

Segnaliamo che la cassazione penale sezione 6 con l’ordinanza numero 38208/2025 (allegata al post) ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all’art. 444 dello stesso codice in relazione agli articoli 3, 24, secondo comma, 111, secondo comma, 117, della Costituzione.

La Suprema Corte ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24, comma 2, 111, comma 2, e 117 Cost., quest’ultimo relativamente al parametro interposto di cui all’art. 6 CEDU e all’art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all’art. 444 dello stesso codice.

Invero, sotto il profilo della rilevanza, nel caso di specie, il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale di cui agli artt. 554-bis e ss. cod. proc. pen., dopo avere rigettato, per ragioni di merito, la richiesta di applicazione di pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., recepiva la richiesta dell’imputato di giudizio abbreviato non condizionato, che, come è noto, costituisce un vero e proprio diritto potestativo (vedi da ultimo Cass. Sez. IV, n. 32893 del 11/11/2020, rv. 280073-01, che configura come abnorme l’ordinanza che respinge una simile richiesta).

A questo punto, ritenendosi incompatibile alla celebrazione del giudizio abbreviato, si asteneva, ma la l’astensione non veniva autorizzata dal Presidente del Tribunale.

Ricusato il giudice, rigettata con l’ordinanza impugnata l’istanza di ricusazione, la doglianza in ordine al ritenuto vulnus all’imparzialità del giudice andrebbe rigettata alla luce del dato normativo di cui all’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., e della sua natura tassativa ed eccezionale, che non consente interpretazioni estensive o analogiche (Cass. Sez. I, n. 15834 del 19/03/2009, rv. 243747-01; Cass. Sez. V, n. 4813 del 18/10/2022, dep. 2023, rv. 284218-01).

Ciò chiarito, passando ad esaminare il profilo della non manifesta infondatezza, la Corte costituzionale ha da tempo chiarito che la disciplina sull’incompatibilità del giudice trova la sua ratio nella salvaguardia dei valori della terzietà e imparzialità del giudice, presidiati dall’art. 111, secondo comma, Cost., mirando a escludere che questi possa pronunciarsi sull’accusa quando è condizionato dalla “forza della prevenzione”, cioè «dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima res iudicanda» e ad assicurare «che le funzioni del giudicare siano assegnate a un soggetto “terzo”, scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto e anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia su cui pronunciarsi» (sentenza n. 172 del 2023; nello stesso senso, sentenze n. 64, n. 16 e n. 7 del 2022 e precedenti ivi citati).

Sempre secondo il consolidato orientamento della Consulta, di recente ribadito dalla sentenza n. 93 del 2024, si è precisato che «per ritenersi sussistente l’incompatibilità endoprocessuale del giudice, devono concorrere le seguenti condizioni:

a) le preesistenti valutazioni cadano sulla medesima res iudicanda;

b) il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione (e non abbia avuto semplice conoscenza) di atti anteriormente compiuti, strumentale all’assunzione di una decisione;

c) quest’ultima abbia natura non “formale”, ma “di contenuto”, ovvero comporti valutazioni sul merito dell’ipotesi di accusa;

d) la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento (sentenze n. 172 e n. 91 del 2023 e n. 64 del 2022)».

Si è, altresì, evidenziato che «ove s’afferma che il giudice non possa esprimersi più volte sulla medesima res iudicanda, deve intendersi per “giudizio” ogni processo che, in base a un esame delle prove, pervenga a una decisione di merito: il giudizio dibattimentale, ma anche il giudizio abbreviato, l’applicazione della pena su richiesta delle parti, l’udienza preliminare e talora l’incidente di esecuzione, nonché il decreto penale di condanna (da ultimo, sentenza n. 16 del 2022)» (ancora sentenza n. 93 del 2024).

Con la sentenza n. 91 del 2023, la Corte costituzionale ha, poi, riconosciuto l’esistenza di un sistema integrato mirato a realizzare la necessaria tutela del principio del giusto processo, di cui all’art. 111 Cost., in tutti i casi in cui sussista il rischio che possa risultare compromessa l’imparzialità del giudice.

A tal riguardo, ha affermato che il principio del giudice terzo e imparziale, che in passato la giurisprudenza costituzionale aveva ricavato da altri parametri (artt. 3, 25, 101 e 108 Cost.), ha assunto autonoma rilevanza con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione), sì da costituire connotato essenziale e necessario dell’esercizio di ogni giurisdizione.

Si è quindi precisato che «[i]l processo in tanto può dirsi “giusto” in quanto sia garantita l’imparzialità del giudice»; e si è sottolineato che l’imparzialità «non è che un aspetto di quel carattere di “terzietà” che connota nell’essenziale tanto la funzione giurisdizionale quanto la posizione del giudice, distinguendola da quella degli altri soggetti pubblici, e condiziona l’effettività del diritto di azione e difesa in giudizio».

La regola dell’imparzialità del giudice è anche nelle Carte europee, in quanto l’art. 6, paragrafo 1, CEDU stabilisce che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e in un tempo ragionevole, da parte di un tribunale indipendente e imparziale, e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea garantisce il diritto all’esame della causa da parte di un giudice «indipendente e imparziale, precostituito per legge», nonché nelle Convenzioni internazionali (art. 14 PIDCP). In particolare, secondo quanto precisato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, agli effetti dell’art. 6, paragrafo 1, CEDU, l’imparzialità deve essere valutata, di volta in volta, attraverso un procedimento soggettivo, cercando di determinare la convinzione ed il comportamento personali del giudice, e secondo un procedimento oggettivo, volto a verificare se egli offra garanzie sufficienti per escludere in proposito ogni legittimo dubbio. In ordine a quest’ultimo aspetto, è necessario, in particolare, chiedersi se, indipendentemente dalla condotta del giudice, determinati fatti verificabili ne pongano comunque in discussione l’imparzialità: in materia, infatti, anche le apparenze sono rilevanti, stante la fiducia che i tribunali di una società democratica debbono poter ispirare alle persone da essi giudicate (Corte EDU, 22/04/2004, Cianetti c. Italia; nello stesso senso Corte EDU, 22/07/2008, Gomez De Liano Y Botella c. Spagna, Corte EDU, 25/07/2002, Perote Pellon c. Spagna e Corte EDU, 28/10/1998, Castillo Algar c. Spagna).

La Corte costituzionale ha sostanzialmente equiparato, quale momento di giudizio, l’udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta e l’udienza preliminare (vedi punto 6 del Considerato in diritto della sentenza n. 179 del 2024, dove, a proposito della penetrante attività valutativa che sono chiamati a compiere sia il giudice dell’udienza preliminare, sia il giudice dell’udienza predibattimentale, ora contemplata per i reati a citazione diretta, si è parlato di “simmetria”).

Come è noto, con la sentenza n. 439 del 1993, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all’art. 444 cod. proc. pen. In particolare, nel caso all’esame della Consulta, il giudice dell’udienza preliminare aveva respinto per la ritenuta incongruità della pena la richiesta di applicazione di pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. e, subito dopo, l’imputato aveva chiesto procedersi a giudizio abbreviato.

Ritenuto, da un lato, che la locuzione “giudizio” contenuta nell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. comprendesse anche il giudizio abbreviato, dall’altra, che il rigetto della richiesta di patteggiamento comportasse una valutazione sul merito della res iudicanda idonea a radicare l’incompatibilità del giudice, dichiarava l’illegittimità costituzionale della norma censurata.

L’analoga previsione riguardante il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale di cui all’art. 554-bis cod. proc. pen., che, rigettata la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all’art. 444 dello stesso codice, viene investito della richiesta di giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 554-ter, comma 2, cod. proc. pen., non è inclusa nel catalogo delle ipotesi di incompatibilità, come ampliato dalle sentenze del giudice delle leggi, e ciò malgrado sussistano tutte le condizioni elaborate dalla Consulta per configurare un’ipotesi di incompatibilità endoprocessuale:

a) le preesistenti valutazioni cadano sulla medesima res iudicanda;

b) il giudice è chiamato a compiere una valutazione (e non abbia avuto semplice conoscenza) di atti anteriormente compiuti, strumentale all’assunzione di una decisione;

c) quest’ultima abbia natura non “formale”, ma “di contenuto”, ovvero comporti valutazioni sul merito dell’ipotesi di accusa;

d) la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento.

Invero, il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale ha valutato il merito dell’accusa penale, rigettando la richiesta di patteggiamento per ragioni non meramente formali; con la richiesta di giudizio abbreviato è chiamato nuovamente a pronunciarsi sul merito dell’accusa penale in una diversa fase del procedimento.

A quest’ultimo riguardo, deve evidenziarsi che, come emerge dall’art. 303, comma 1 b-bis) cod. proc. pen., la richiesta di giudizio abbreviato (in particolare, come nella specie, non condizionato) e la relativa ordinanza ammissiva danno luogo ad una diversa fase procedimentale, quella del rito abbreviato, rispetto alla quale decorre un nuovo termine di fase della custodia cautelare (Cass. Sez. U., n. 30200 del 28/04/2011, rv. 250348-01; Cass. Sez. II, n. 9400 del 18/02/2015, rv. 263303-01).

Come per la “simmetrica” situazione del giudice dell’udienza preliminare, anche per il giudice dell’udienza predibattimentale, che abbia rigettato la richiesta di patteggiamento, dovrebbe sussistere incompatibilità a celebrare il giudizio abbreviato.

La mancata previsione di tale ipotesi di incompatibilità fra quelle di cui all’art. 34 comma 2 cod. proc. pen. reca un vulnus a tutti i parametri costituzionali invocati, in particolare, anche all’art. 3 Cost., determinando un’irragionevole disparità di trattamento, poiché la predetta norma prevede l’incompatibilità del solo giudice dell’udienza preliminare, che abbia rigettato l’istanza di patteggiamento, a celebrare il giudizio abbreviato, e non anche per il giudice dell’udienza predibattimentale.