Corte Costituzionale tra oggi e domani saranno molte le questioni processual-penalistiche affrontate: messa alla prova, tenuità del fatto avanti al Giudice di Pace, il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della lieve entità del fatto … (Redazione)

Segnaliamo che tra oggi e domani la Consulta affronterà molti temi penalistici.

Nella Camera di consiglio di oggi, 1° dicembre, la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

1, 2 e 3) l’articolo 187 del decreto legislativo numero 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), come modificato dalla legge numero 177 del 2024, nella parte in cui prevede che è punito “chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope” in assenza di ogni specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione ed ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida: Guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope: la Consulta lunedì 1 dicembre deciderà le questioni di costituzionalità riguardanti la rilevanza del “periodo temporale di assunzione ed i perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida” – TERZULTIMA FERMATA

4) l’articolo 635, quinto comma, del codice penale, nella parte in cui impone, nei casi di danneggiamento di cui ai precedenti commi, di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato; in via gradata, il medesimo comma nella parte in cui è applicabile ai fatti (di cui al precedente secondo comma, numero 1), commessi sulle cose indicate nell’articolo 625, primo comma, numero 7), del codice penale; in via ulteriormente gradata, nella sola parte in cui è applicabile ai fatti (di cui al precedente secondo comma, numero 1), commessi sulle cose esposte alla pubblica fede;

5) l’articolo 583-quinquies del codice penale, inserito dalla legge numero 69 del 2019, nella parte in cui stabilisce la pena minima di otto anni di reclusione per il reato di «deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso»;

6) l’articolo 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui contempla il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della lieve entità del fatto introdotta dalla Corte costituzionale con sentenza numero 86 del 2024 per il reato di rapina propria e impropria sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all’articolo 99, quarto comma del codice penale;

7) l’articolo 2941, numero 1 del codice civile e l’articolo 1, comma 18, della legge numero 76 del 2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), nella parte in cui non prevedono che la prescrizione dei diritti sia sospesa anche fra conviventi stabili e legati fra loro da vincolo di affettività familiare;

8) l’articolo 131-bis del codice penale (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), nella parte in cui non è applicabile anche nel procedimento davanti al giudice di pace;

9) l’articolo 168-bis, quarto comma, del codice penale, «nella parte in cui prevede il divieto di concessione una seconda volta della sospensione con messa alla prova dell’imputato anche per l’ipotesi in cui il procedimento in cui la messa alla prova era stata già concessa si sia concluso con una sentenza di proscioglimento» e, in via gradata, «nella parte in cui esclude che possa essere concessa una seconda volta la messa alla prova, pur dopo che siano decorsi tre anni dalla sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova»;

10) gli articoli 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis del codice di procedura penale nella parte in cui:

a) dispongono l’applicazione automatica delle procedure di controllo a distanza di cui all’articolo 275 bis, del codice di procedura penale, per il delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale (atti persecutori);

b) impongono una distanza minima, “comunque non inferiore a cinquecento metri”, dalla persona offesa o dai luoghi da essa frequentati in caso di applicazione della misura cautelare di cui all’articolo 282-ter del codice di procedura penale (divieto di avvicinamento) anche nell’ipotesi in cui l’indagato e la vittima dimorino all’interno del medesimo immobile;

c) prescrivono l’applicazione obbligatoria, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari (anche) più gravi, anche nell’ipotesi di accertata non fattibilità tecnica, delle procedure di controllo di cui all’articolo 275 bis del codice di procedura penale; d) prescrivono la necessaria verifica, al momento dell’esecuzione della misura cautelare, mediante la notificazione dell’ordinanza, della fattibilità tecnica delle procedure di controllo di cui all’articolo 275-bis del codice di procedura penale da parte della polizia giudiziaria delegata per l’esecuzione;

11) l’articolo 5, comma 8-bis, del decreto legislativo numero 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui, ai fini del trattamento sanzionatorio delle falsità documentali in esso configurate, equipara l’utilizzo di documenti contraffatti o alterati (da altri) alla contraffazione o alterazione di documenti, non prevedendo, in particolare, che la pena edittale per il delitto di utilizzo di documenti contraffatti o alterati sia determinata riducendo di un terzo la pena prevista per le condotte di contraffazione o alterazione dei documenti medesimi, analogamente a quanto disposto dall’articolo 489 del codice penale;

12) l’articolo 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche di cui all’articolo 62-bis del codice penale sulla recidiva reiterata, prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale.

Nell’Udienza pubblica del 2 dicembre la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

13) l’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo numero 116 del 2017 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge numero 57 del 2016), che, nello stabilire i criteri di precedenza per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario, validi a parità di titoli preferenziali, individua, nell’ordine, «la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità» (comma 4, lettera a) e «la minore età anagrafica» (comma 4, lettera b);

Lascia un commento