La Cassazione civile sezione 3 con ordinanza numero 31093 depositata il 27 novembre 2025, in materia professionale, ha stabilito che l’avvocato deve restituire il compenso se ripropone in appello doglianze già dichiarate inammissibili in primo grado.
Il mancato contrasto delle ragioni della decisione determina infatti solo una contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza che si risolve in un “non motivo”
