A Ravenna il GIP è competente a condannare ma non a valutare (Anna Tommasini)

Il principio di diritto

Con provvedimento del 24 novembre 2025, il GIP del Tribunale di Ravenna ha affermato il principio secondo il quale, nell’ambito del procedimento per decreto penale di condanna, il giudice non è competente per la valutazione delle istanze ed eccezioni difensive, nemmeno quando le stesse attengono alla (in)adeguatezza delle risultanze investigative o alla tenuta costituzionale della norma incriminatrice, restando tuttavia competente a condannare l’imputato.

Il caso

A seguito di un verbale di contestazione per la presunta violazione dell’art. 187, Codice della Strada, la difesa ha presentato istanza di accesso agli atti per ottenere copia delle risultanze investigative, così da poter valutare possibili iniziative difensive già nella fase delle indagini preliminari.

L’accesso è stato tuttavia autorizzato solo dopo oltre due mesi, quando il PM aveva già esercitato l’azione penale richiedendo al GIP l’emissione del decreto di condanna.

Ottenuta la documentazione, la difesa ha quindi depositato una memoria indirizzata al GIP, articolando:

in via principale: la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 187, C.d.S., per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost.; la questione è già stata sollevata da diversi Tribunali, è pendente dinanzi alla Consulta e, ad avviso della difesa, è rilevante nel caso di specie, posto che la visione degli atti investigativi ha palesato come la contestazione mossa al prevenuto si fondi sulla mera positività agli accertamenti tossicologici, in assenza di qualsivoglia segno o sintomo di alterazione in capo al conducente;

in via subordinata: la contestazione dell’attendibilità degli esami tossicologici, eseguiti, sempre ad avviso della difesa, in violazione della Direttiva del Ministero dell’Interno 14.04.2025 “sulle modalità di accertamento tossicologico mediante campioni di fluido orale”, con conseguente irrimediabile compromissione della validità degli esiti dei referti.

La decisione del GIP

A distanza di pochi giorni dal deposito della memoria, il GIP ha emesso il decreto penale di condanna richiesto dal PM.

In pari data è stata notificata alla difesa la memoria dalla stessa depositata, recante, in calce alle richieste conclusive, il cortese invito a rivolgere le proprie istanze altrove.

Nel provvedimento, si legge infatti quanto segue: “Visto, il GIP, letta l’istanza difensiva, si procede con l’emissione del d.p., potendo la difesa far valere gli esposti argomenti nel prosieguo del procedimento.”

Il commento

Tale impostazione sembra veicolare il principio per il quale, il GIP, destinatario di una richiesta di emissione di decreto penale di condanna, sarebbe privo di poteri valutativi in ordine:

  • alla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della norma incriminatrice;
  • alla tenuta del compendio probatorio, perfino in presenza di possibili vizi procedurali gravi negli accertamenti alla base della contestazione penale;
  • e, quale logica conseguenza, alla sussistenza di adeguati elementi di prova a conferma dell’integrazione della fattispecie contestata.

Al tempo stesso, tuttavia, quel medesimo giudice è da ritenersi competente per l’emissione di un provvedimento che, seppure con le peculiarità previste in caso di decreto penale di condanna, presuppone un accertamento della responsabilità penale del destinatario al di là di ogni ragionevole dubbio.

Ma vi è di più. Nell’ipotesi – probabile nel caso di specie e frequente in via generale – che avverso il decreto venga proposta opposizione con richiesta di riti alternativi, lo stesso giudice tornerebbe a essere competente per la valutazione delle istanze difensive.

Si determinerebbe così una sorta di funzionalità intermittente, estranea all’ordinamento penale.