Ricavo e copio/incollo da un precedente post (consultabile a questo link) la definizione di effetto farfalla: con tale espressione si intende l’estrema sensibilità alle condizioni iniziali esibita dai sistemi dinamici non lineari; in altri termini, infinitesime variazioni nelle condizioni iniziali producono variazioni grandi e crescenti nel comportamento successivo dei suddetti sistemi.
Dallo stesso post copio/incollo pure una mia spericolata riduzione del concetto: succede qualcosa di sbagliato e la cosa, anziché fermarsi che già basterebbe e avanzerebbe, continua e produce sfighe sempre più estese.
È esattamente quanto verificatosi nel caso giudiziario definito da Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 30124/2025, 2 luglio/2 settembre 2025.
Ne sintetizzo i passaggi cruciali per poi cedere la parola ai giudici di legittimità.
- Ab viene tratto a giudizio dinanzi al Tribunale per quattro imputazioni: calunnia (lettera a); falsa testimonianza (lettera b); violazioni dell’art. 189, commi 6 e 7 del Codice della strada (lettere c e d);
- nel giudizio è presente la parte civile MS la cui costituzione, avvenuta nell’udienza preliminare, era stata ammessa limitatamente alle contestazioni sub c) e d) e negata per il capo a); in giudizio MS chiede l’ammissione anche per il capo b) ma le viene negata;
- il tribunale dichiara AB responsabile del solo reato di falsa testimonianza e dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine alle restanti imputazioni perché estinte per prescrizione; accoglie la domanda della parte civile in relazione alla falsa testimonianza ed emette le conseguenti statuizioni;
- l’imputato impugna la decisione e la Corte di appello la riforma dichiarando non doversi procedere nei suoi confronti per essersi estinto per prescrizione il reato in questione; conferma, tuttavia, le statuizioni civili della sentenza di primo grado;
- AB ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello;
- la Suprema Corte gli dà ragione.
Detto in parole ancora più povere:
- il tribunale accoglie la domanda della parte civile per una contestazione di reato (la falsa testimonianza) per la quale essa non era costituita, avendo lo stesso tribunale respinto la sua domanda in tal senso;
- la Corte di appello rileva la prescrizione della falsa testimonianza (che peraltro, almeno a giudicare da alcuni riferimenti giurisprudenziali della sentenza della sesta sezione penale qui annotata, sembrerebbe essere maturata ancor prima della decisione di primo grado) ma conferma le statuizioni civili;
- occorre dunque ricorrere per cassazione e il collegio di legittimità rileva provvidenzialmente il guazzabuglio e mette fine al problema;
- en passant, il difensore dell’imputato, verosimilmente travolto e contaminato dalla catena di errori dei giudici, commette anch’egli un errore, dando per buona la costituzione di parte civile per il reato sub a) (calunnia) che invece, come si è visto, non c’era mai stata.
Adesso, come anticipato, la parola passa alla Cassazione.
Deve al riguardo richiamarsi ormai consolidato e datato principio di diritto secondo cui è illegittima la sentenza d’appello nella parte in cui, accertando che la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di primo grado, conferma le statuizioni civili in questa contenute; in tale ipotesi, infatti, non sussistono i presupposti in presenza dei quali l’art. 578, cod. proc. pen. consente al giudice dell’impugnazione di decidere sugli effetti civili anche nel caso in cui dichiari l’estinzione del reato (Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998, Citaristi, Rv. 211191 – 01).
Né, sotto differente profilo, può assegnarsi rilevanza al fatto che, a fronte di un’illegittima statuizione in ordine alle richieste di risarcimento della costituita parte civile, l’imputato condannato non abbia specificamente impugnato con apposito motivo di gravame il punto della decisione che si reputa errata, dovendosi, invece, dare rilevanza alla genetica carenza di un titolo che legittimi la condanna che, se erroneamente disposta, deve sempre essere ricondotta a legittimità attraverso la sua elisione, specie quando la circostanza (circa l’errata statuizione sul risarcimento del danno patito dalla parte civile pur in assenza di una costituzione di parte civile) sia stata portata a conoscenza del collegio di appello nel corso del giudizio.
Errata, allora, si rivela la decisione della Corte di appello che, solo sul presupposto che la costituzione di parte civile fosse intervenuta anche relativamente al delitto di falsa testimonianza di cui al capo b (in tal senso si è espressa la Corte territoriale, là dove ha dato per certa la circostanza che la costituzione di parte civile fosse intervenuta anche con riferimento al delitto di falsa testimonianza), ha rigettato l’eccezione attraverso cui l’imputato impugnante aveva comunque sottoposto all’attenzione del collegio di merito la genetica inesistenza – in parte qua – della costituzione di parte civile.
All’illegittima conferma delle statuizioni civili disposte all’esito del giudizio di primo grado, che ha riconosciuto il risarcimento del danno in favore della persona offesa sull’erroneo presupposto della intervenuta costituzione di parte civile in ordine al delitto di falsa testimonianza, consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili.
