Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 30528/2025, 6 giugno/10 settembre 2025, ha affermato che il giudice il quale, all’esito dell’udienza predibattimentale di cui all’art. 554-ter, cod. proc. pen., pronuncia sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto, non ha il potere di decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile.
Ciò perché detta sentenza, non recando alcun definitivo accertamento del fatto illecito, non è idonea ad acquistare efficacia di giudicato nel giudizio civile.
L’assimilazione della sentenza resa ai sensi dell’art. 554-ter, cod. proc. pen., a quella prevista dall’art. 425 cod. proc. pen., operata anche attraverso il richiamo a tale disposizione contenuto nell’art. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen., consente al giudice dell’udienza predibattimentale di applicare la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis, cod. pen., a prescindere dalla non opposizione dell’imputato (Sez. 2, n. 9618 del 19/02/2025, Rv. 287800 – 01).
In effetti, detta udienza rappresenta la fase iniziale del dibattimento e si svolge nel pieno contraddittorio tra le parti, come attestato dalla circostanza che il giudice deve procedere alla verifica della regolare costituzione delle parti, con eventuale declaratoria dell’assenza dell’imputato, dalla proponibilità delle questioni preliminari ex art. 491, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e dal controllo sulla corretta formulazione dell’imputazione.
Deve escludersi che in tal modo si determini la violazione del diritto di difesa dell’imputato, dal momento che a costui, così come alle altre parti, è garantita la possibilità di presentare appello e ricorso per cassazione al fine di far valere l’insussistenza delle condizioni per l’emissione della sentenza ex art. 131-bis, cod. pen., rappresentando le ragioni per ottenere una pronuncia con formula più favorevole.
Deve invece essere escluso in tal caso il potere del giudice dell’udienza predibattimentale, che abbia pronunciato una sentenza di proscioglimento per particolare tenuità, di decidere sull’azione civile, dal momento che un tale potere è circoscritto dall’art. 538, cod. proc. pen. all’ipotesi di pronuncia di una sentenza di condanna.
A diversa soluzione non conduce la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 538, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti, cod. proc. pen.
Presupposto di tale decisione è il rilievo per cui, la sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis, cod. pen., emessa all’esito del dibattimento, si atteggia come vera e propria pronuncia di accertamento dell’illecito penale, la quale, secondo quanto stabilito dall’art. 651-bis cod. proc. pen., ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.
Per tale ragione, il giudice delle leggi ha ritenuto irragionevole l’impossibilità, conseguente alla previsione dell’art. 538, di una pronuncia sulla pretesa risarcitoria della parte civile.
Ben diversa è la situazione che si verifica nell’ipotesi in cui la sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis, cod. pen. sia emessa nell’udienza predibattimentale di cui all’art. 554-ter, cod. proc. pen.
Tale sentenza invero, al pari di quella pronunciata all’esito dell’udienza preliminare ex art. 425, cod. proc. pen., non è idonea ad acquistare efficacia di giudicato, in quanto non reca alcun definitivo accertamento del fatto illecito, tant’è vero che, coerentemente, l’art. 651-bis, cod. proc. pen. non attribuisce alla decisione di proscioglimento per particolare tenuità del fatto emessa all’esito di tali udienze alcuna efficacia nel giudizio civile o amministrativo.
Ciò da un lato esclude che la declaratoria di incostituzionalità recata dalla sentenza n. 173 del 2022 possa trovare applicazione all’ipotesi in esame e dall’altro non consente di ravvisare profili di illegittimità costituzionale analoghi a quelli censurati con la richiamata decisione.
Ne consegue che il giudice che pronunci sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto all’esito dell’udienza predibattimentale di cui all’art. 554-ter, cod. proc. pen., non ha il potere di decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile.
