Tra le tante storie inserite nella trama de “I promessi sposi”, è tra le più note quella della relazione tra la monaca di Monza e tale Egidio che Manzoni presenta come un “giovane scellerato di professione”.
Giovane di famiglia principesca lei, costretta a prendere i voti contro la sua volontà, scellerato, oggi lo chiameremmo delinquente professionale, lui.
Così il romanziere milanese descrive la loro storia nel capitolo X del libro:
“Fra le altre franchigie e distinzioni che le erano state accordate per compensarla di non poter essere badessa, v’era anche quella di alloggiare in un quartiere a parte. Quel lato del monastero era contiguo ad una casa abitata da un giovane scellerato di professione, uno dei tanti che in quell’epoca, e coi loro scherani, e con le alleanze di altri scellerati, potevano fino ad un certo segno ridersi della forza pubblica e delle leggi. Il nostro manoscritto lo nomina Egidio, senza più. Costui da una sua finestretta che dominava un cortiletto di quel quartiere, avendo veduta Gertrude alcuna volta passare o ronzare quivi per ozio, allettato anzi che atterrito dai pericoli e dalla empietà dell’intraprendimento, un giorno osò rivolgerle la parola. La sventurata rispose.
In quei primi momenti provò ella un contento non ischietto al certo, ma vivo. Nel vôto accidioso dell’animo suo s’era venuta ad infondere una occupazione forte, continua, come una vita potente; ma quel contento era simile alla bevanda ristorante che la crudeltà ingegnosa degli antichi mesceva al condannato per invigorirlo a sostenere il martorio. Comparve allo stesso tempo una gran novità in tutti i suoi portamenti: divenne ella ad un tratto più regolare, più tranquilla, cessò dagli scherni, e dal rammarichìo, si mostrò anzi carezzevole e manierosa, di modo che le suore si rallegravano a vicenda del cambiamento felice; lontane com’erano dall’immaginarne il vero motivo, e dal comprendere che quella nuova virtù altro non era che ipocrisia aggiunta alle antiche magagne. Quella mostra però, quella, per dir così, imbiancatura esteriore, non durò gran tempo, almeno con quella continuità ed eguaglianza: ben tosto tornarono a dare in fuori i soliti dispetti e le solite fantasticaggini; tornarono a farsi intendere le imprecazioni e i dileggiamenti contra la prigione claustrale, e talvolta espressi in un linguaggio insolito in quel luogo e in quella bocca. Però ad ogni scappuccio teneva dietro un pentimento, una gran cura di farlo dimenticare a forza di piacevolezze. Le suore comportavano alla meglio tutte queste vicissitudini, e le attribuivano all’indole bisbetica e leggiera della signora”.
Quello che conta della storia è tutto lì, in quella breve espressione, “La sventurata rispose”.
Ciò che la precede serve solo a spiegare la genesi di una condotta così insolita per il periodo storico in cui fu tenuta, per l‘angusta morale cattolica allora predominante, per una donna cui il costume del tempo imponeva modestia e virtù, per la condizione religiosa in cui era stata ingabbiata a forza che pretendeva la sua castità.
Ciò che segue serve a sua volta a descrivere gli sbalzi umorali della “sventurata” e la sua discesa verso l’abisso: ora contenta e compiaciuta, ora avvelenata dal suo cedimento e pronta a rifarsi sulle novizie, sottoponendole a dispetti e vessazioni.
Cosa ne sarebbe del “giovane scellerato” se la sua riuscita manovra di accerchiamento della monaca fosse tenuta oggi o, meglio, domani o, meglio ancora, all’indomani dell’eventuale approvazione del disegno di legge che propone l’introduzione del concetto di “consenso libero e attuale” nella fattispecie descrittiva della violenza sessuale?
Quali elementi di fatto potrebbero essere valorizzati per arrivare ad un corretto inquadramento dell’episodio?
Prima di rispondere a queste domande conviene ricordare come sarà il nuovo testo dell’art. 609-bis, cod. pen., se il DDL sarà approvato.
“1. Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero ed attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”
2. Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, ovvero chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto, o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
3.Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.”.
Il primo comma introduce il già citato concetto di consenso libero e attuale e lo pone come condizione in difetto della quale le tre condotte alternative ivi descritte sono considerate violenza sessuale.
Il secondo comma introduce ulteriori tipologie comportamentali quali la costrizione con violenza, minaccia o abuso di autorità e l’induzione mediante abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa o traendola in inganno, sostituendosi ad altra persona.
Come classificare allora la condotta di Egidio e la risposta “adesiva” della monaca?
Di lui sappiamo solo che, dopo avere spiato i movimenti di lei, “osò rivolgerle la parola”. Condotta certamente empia per il tempo e altrettanto certamente animata da scopi lussuriosi ma sempre e soltanto di parole si trattò.
Di lei conosciamo le frustrazioni, l’amarezza provata per una condizione che negava la sua femminilità e sappiamo che rispose.
Di entrambi sappiamo infine che la relazione proseguì e che le risposte della monaca continuarono così come i tormenti dovuti al suo perenne senso di colpa.
Possiamo dire che il consenso della donna non fu del tipo liberatorio perché non libero e non attuale?
Pare di potere rispondere che, se libero non fu, ciò dipese soltanto dal suo vissuto, senza che Egidio avesse concorso minimamente a coartare la sua volontà, a meno che si attribuisca rilievo condizionante al fatto che si fece notare e osò parlare, ma francamente parrebbe un’esagerazione.
Quanto all’attualità, la prosecuzione, verosimilmente consensuale, della relazione porterebbe a pensare che anche questa caratterizzazione sia presente.
Possiamo dire che Egidio abusò della condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto?
Qui la risposta si fa più difficile ed è facile prevedere che la questione diventerebbe centrale nelle indagini e nel successivo processo a carico di Egidio.
La monaca non era certo una donna “liberata”, nessuna donna lo era nella Lombardia settecentesca.
Potrebbe comunque pesare a favore dell’imputato che la monaca non abbia alzato una sola delle barriere che aveva a disposizione, che sia andata incontro volontariamente al destino annunciato e che abbia concorso a prolungare quel destino, provando per di più “un contento non ischietto al certo, ma vivo”, sia pure alternato a tormenti e rimorsi?
Questa sarebbe una possibile linea difensiva ma si pensa che non terrebbe, troppo il divario tra uno scellerato e una sventurata.
Il pubblico ministero punterebbe molto su questa contrapposizione, enfatizzandola quanto serve, e il giudice che oltre a essere quello che mangia è anche quello che legge nei giornali e sul web, avrebbe serie difficoltà a discostarsene. La previsione è dunque di una severa condanna di Egidio.
