Conclusioni della difesa omesse o non riportate nel verbale di udienza: non sono causa di nullità assoluta se il difensore era presente in udienza (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 31769/2025, 12 giugno/23 settembre 2025, ha chiarito che le omesse conclusioni della difesa o la loro omessa menzione nel verbale dell’udienza dibattimentale non costituiscono causa di nullità assoluta per violazione del diritto di difesa, sempre che risulti che il difensore fosse presente in udienza e che gli fosse stato assicurato il pieno esercizio delle sue prerogative difensive.

L’omissione delle conclusioni della difesa o l’omessa menzione di tali conclusioni nel processo verbale di udienza, quando risulti certa l’avvenuta assistenza dell’imputato da parte del difensore, non costituisce causa di nullità assoluta, non sussistendo violazione alcuna delle disposizioni concernenti l’assistenza dell’imputato nelle forme che la legge stabilisce (in senso conforme, anche per la partecipazione del pubblico ministero, 126585, anno 1974; 122160, anno 1972; 104266, 104256, anno 1967; nel senso che la accertata presenza del pubblico ministero e del difensore nel dibattimento fa presumere che essi abbiano preso in tale sede le proprie conclusioni e che, pertanto la mancata menzione di queste nel verbale è del tutto irrilevante, V 133341, anno 1976; V, altresi, 103703, anno 1967; 100423, anno 1966). (Sez. 1, n. 4349 del 05/10/1977, dep. 1978, Rv. 138577-01).

Più di recente e nello stesso senso, Sez. 6, n. 2562 del 08/02/1983, Rv. 158034-01.

Tale principio è applicabile al caso in esame dal momento che non vi è dubbio sulla presenza del difensore alle udienze ed alla fase della discussione in particolare, nonché sul fatto che gli fosse stato assicurato dal giudice di merito il pieno esercizio delle sue prerogative difensive.