La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 37886 del 20 novembre 2025, ha affermato che l’aggravante della minorata difesa non può essere riconosciuta sulla base di valutazioni astratte o stereotipate. È richiesto, invece, un accertamento rigoroso, orientato a verificare la concreta vulnerabilità in cui la vittima è stata posta in ragione delle condizioni di tempo, di luogo o di persona sfruttate dall’autore del reato.
Sul tema, occorre ricordare che le Sez. U hanno affermato che “ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l’agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l’idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso”.
La Corte di appello ha correttamente applicato il principio enunciato, ricostruendo in modo logico e coerente le circostanze di tempo e di luogo che hanno portato al riconoscimento della aggravante, così come specificamente contestata.
È stato, dunque, ricostruito lo specifico contesto spazio temporale in cui si sono verificate le vicende storico-fattuali oggetto d’imputazione, sì da enucleare, in concreto, l’effettivo ostacolo alla pubblica e privata difesa che è derivato dalla commissione del reato nella circostanza in concreto valorizzata (in questo caso, di tempo e di luogo), nonché l’approfittamento di essa da parte delle due ricorrenti (in particolare pag.2 della motivazione dove è stata incensurabilmente valorizzata la calca di persone presente in occasione di festa religiosa presso un santuario).
Il giudice di merito ha in concreto valutato gli elementi a supporto della ricorrenza della circostanza imputata, riscontrandone il fondamento da ravvisare nel maggior disvalore che la condotta assume nei casi in cui l’agente approfitti delle possibilità di facilitazione dell’azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui quest’ultima viene a svolgersi, senza che la difesa si sia realmente confrontata con la motivazione
