Associazione dedita al narcotraffico e partecipazione nel medesimo contesto temporale e spaziale a diverse associazioni: condizioni per la preclusione del “ne bis in idem” (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 32058/2025, in tema di divieto di “bis in idem”, ha ricordato che sussiste la preclusione derivante dal giudicato qualora il medesimo soggetto, già condannato per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sia chiamato a rispondere, in un successivo procedimento, della condotta di partecipazione a una più ampia associazione dedita al narcotraffico, operante nel medesimo contesto spazio temporale di quella di cui alla precedente condanna, senza essere concretamente accertata l’autonomia decisionale e operativa dei due sodalizi, non essendo sufficiente, ai fini dell’esclusione della medesimezza del fatto, la mera estensione soggettiva dei componenti.

In applicazione del principio, la Suprema Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza cautelare emessa nei confronti di un indiziato della condotta di partecipazione a una associazione federata fra i gestori delle varie “piazze di spaccio” cittadine e i fornitori dello stupefacente, già condannato per avere diretto uno dei gruppi federati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 4984 del 2022 Rv. 282721-01, N. 28116 del 2015 Rv. 263928-01, N. 31541 del 2017 Rv. 270466-01, N. 19486 del 2018 Rv. 273077-01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34655 del 2005 Rv. 231799-01