Mi è stato chiesto un consiglio per “raggiungere” la prescrizione in un caso di condanna in primo grado a distanza di svariati anni dai fatti.
La domanda mi è stata posta da un collega che dice di seguire assiduamente Terzultima Fermata perché fornisce molteplici spunti e riflessioni pratiche utili per la professione.
Il mio coautore probabilmente non sarà d’accordo ma l’indole avvocatesca (o meglio da azzeccagarbugli) mi spinge a rispondere alla richiesta.
Fornisco due coordinate derivanti da recenti arresti giurisprudenziali, anzi tre.
Annotate queste tre sentenze: cassazione penale sezione 2 numero 33310/2023 e sezione 6 numero 30069/2025 e Sez. 5 – , Sentenza n. 35803 del 09/10/2025
Dovete predisporre l’atto di appello e sarebbe cosa buona indicare esplicitamente la richiesta di trattazione orale già nell’impugnazione.
Molto probabilmente la vostra richiesta rimarrà sulla carta perché non seguita dalla richiesta successiva alla fissazione del giudizio di appello.
A questo punto leggete queste tre sentenze e penso di aver risposto esaurientemente al quesito.
La prima.
La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 33310/2023 ha stabilito che nel giudizio di appello, in mancanza di una specifica previsione da parte dell’art. 23-bis d.l. 22 ottobre 2020, n. 137, o di uno specifico divieto espresso o implicito, il “timing” della domanda di trattazione orale può essere lasciato alla libera scelta della parte.
La Suprema Corte, in applicazione del principio, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per violazione dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., ritenendo che la richiesta di discussione orale, formulata, pur inusualmente, in calce all’atto di appello, non potesse essere disattesa.
La cassazione ricorda che con riguardo alle questioni di natura processuale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e che per risolvere la relativa questione può accedere all’esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto).
Eseguito tale accertamento, nei limiti strettamente necessari alla soluzione della questione sollevata dalla difesa, emerge che le circostanze allegate dalla difesa nel ricorso in cassazione corrispondono all’effettivo svolgimento della procedura.
Risulta infatti che fin dall’atto di appello fosse stata richiesta la trattazione orale, in forma non equivoca e non ‘clandestina’.
Risulta altresì che il difensore fu effettivamente presente presso la Corte d’appello di Milano il giorno indicato nel decreto di citazione d’appello, rinnovando la richiesta di discussione orale eventualmente con rimessione nei termini.
In atti non pare invece presente il verbale d’udienza, nemmeno nella forma sintetica del rito cartolare.
Sulla base di tale ricostruzione fattuale, è evidente l’errore in cui è incorsa la Corte d’appello nel negare al difensore l’oralità.
Pur dovendosi riconoscere che la richiesta di discussione orale formulata in calce all’atto di appello non sia una pratica ricorrente, per ciò solo essa non può essere ritenuta vietata, in assenza di una norma che precluda tale modalità.
Nella procedura penale non sussiste una disposizione analoga alla previsione dell’art.121 c.p.c. sulla libertà delle forme che prevede che “gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo“.
Tuttavia, la mancanza di uno specifico divieto, espresso o implicito (come ad esempio nell’eventualità in cui fosse previsto un termine iniziale per la formulazione dell’istanza di discussione orale) implica che il timing della domanda può essere lasciato alla libera scelta della parte.
La mancata partecipazione dell’imputato all’udienza nelle forme richieste comporta una nullità di ordine generale (art.178 primo comma lett. c) cod. proc. pen.), tempestivamente eccepita, con conseguente annullamento della sentenza di appello senza rinvio e trasmissione degli atti alla Corte d’appello per l’ulteriore corso.
La seconda
Sez. 6, Sentenza n. 30069 del 23/05/2025 Ud. (dep. 01/09/2025) Rv. 288439-01
In tema di giudizio di appello, nel vigore del regime di ordinaria trattazione cartolare introdotto dall’art. 598-bis cod. proc. pen., ove il difensore dell’imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis
Massime precedenti Conformi: N. 44361 del 2024 Rv. 287370-01, N. 15098 del 2025 Rv. 287928-01, N. 16080 del 2024 Rv. 286336-01, N. 29348 del 2024 Rv. 286619-01 Massime precedenti
Difformi: N. 38164 del 2022 Rv. 283706-01, N. 44646 del 2021 Rv. 282172 01 Massime precedenti Vedi: N. 43782 del 2023 Rv. 285774-01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24630 del 2015 Rv. 263598-01
La terza:
In tema di giudizio di appello, nel vigore del regime di ordinaria trattazione cartolare introdotto dall’art. 598-bis cod. proc. pen., ove il difensore dell’imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Sez. 5 – , Sentenza n. 35803 del 09/10/2025 Cc. (dep. 31/10/2025 ) Rv. 288681 – 01
