Separazione delle carriere: le associazioni degli studiosi del processo penale scendono in campo e replicano i dissidi profondi del dibattito pubblico (Vincenzo Giglio)

Anche l’accademia penalistica prende posizione sulla recente legge costituzionale che reca norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare alla quale, nella semplificazione mediatica, si dà il nome di separazione delle carriere.

Del resto, l’avvio della campagna che accompagnerà il percorso verso il referendum popolare ex art. 134, Cost., rende fisiologico l’intervento degli studiosi e delle loro associazioni.

Non ci si aspetterebbe, né sarebbe naturale, un’unanimità di vedute.

Il diritto e i valori e le visioni di cui è frutto sono materia viva, in costante evoluzione, tanto più quando l’oggetto dell’attenzione è una riforma costituzionale che modifica l’assetto della magistratura come l’abbiamo fin qui conosciuto.

Ci si aspetterebbe invece che contributi al dibattito pubblico provenienti da gruppi di esperti di elevata qualificazione, ognuno dei quali, per vocazione e mestiere, trasmette pensiero ai suoi allievi e concorre a formare le loro coscienze oltre che alimentare le loro conoscenze specialistiche, siano concepiti non “contro” qualcuno (i sostenitori di una tesi contraria), ma “a favore” di tutti coloro che formeranno la loro opinione anche su quei contribuiti; e ancora, non “contro” qualcosa (la legge costituzionale) ma a “favore” della consapevolezza diffusa del suo contenuto, delle ragioni che l’hanno ispirata, dei suoi punti condivisibili, se ci sono, dei suoi punti inaccettabili, se ci sono.

Questa speranza, che si crede legittima, viene delusa in occasione del rilascio di due documenti (entrambi allegati alla fine del post) emessi in rapida sequenza, il secondo dei quali è dichiaratamente la risposta al primo.

Il primo di essi è stato diffuso dal Direttivo dell’Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale “G. D. Pisapia” ed esprime, sia pure a maggioranza, una valutazione positiva della riforma.

Il secondo, redatto da numerosi professori di procedura penale, esprime invece, anch’esso a maggioranza, una posizione di irriducibile contrarietà alla riforma.

Si lascia ai lettori il giudizio sulla persuasività delle rispettive argomentazioni e sulla condivisibilità delle conclusioni.

Ci si limita quindi a riportare alcune espressioni, tutte proprie del secondo documento e tratte nell’ordine dal suo contenuto e dal titolo scelto per la sua presentazione sulla rivista giuridica online Sistema Penale.

Si è consapevoli che l’ordine abituale è quello inverso ma in questo caso serve discostarsene.

Nella premessa del documento si legge così: “Considerato che – solo un approccio scientifico ai temi toccati dalla riforma costituzionale può contribuire a stemperare le forti contrapposizioni che si stanno delineando tra i favorevoli e i contrari, e tra la magistratura e l’avvocatura, che rischiano di produrre conseguenze assai negative per la giustizia penale italiana; – la maggioranza del Consiglio direttivo dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale “Gian Domenico Pisapia” ha approvato e diffuso un documento sulla riforma costituzionale della magistratura e che appare utile arricchire il dibattito sul tema”.

Non è difficile scorgere la minimizzazione/banalizzazione, neanche tanto mascherata, del primo documento: se serve un approccio scientifico, vuol dire che prima era mancato; se occorre arricchire il dibattito, vuol dire che prima era povero.

Il titolo della presentazione abbandona anche la prudenza minimale del contenuto ed è perentorio che più non si potrebbe: “Contro la riforma costituzionale della magistratura: un documento sottoscritto da Professori di Procedura penale”.

Si lascia anche su questi aspetti il giudizio ai lettori ma non si nasconde l’impressione negativa che chi scrive ha ricavato dal secondo documento: vi si scorge una vis polemica che, ammesso che serva a marcare il profilo identitario e intellettuale dei sottoscrittori, certamente è inutile e dannosa per chi legge.