La Cassazione sezione 7 con ordinanza numero 30833/2025 ha stabilito che è configurabile la contravvenzione di incauto acquisto anche nel caso in cui il reato presupposto sia costituito da altra contravvenzione non rilevante ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, potendo, inoltre, in tale eventualità, l’elemento soggettivo sostanziarsi anche nel dolo, in quanto la locuzione «senza averne prima accertata la legittima provenienza» non esclude la rilevanza dello stato di consapevolezza dell’illegittima provenienza della res, il sintagma «si abbia motivo di sospettare» opera sotto il profilo oggettivo, onde circoscrivere le ipotesi in cui il soggetto agente, per evitare di incorrere nella contravvenzione, è tenuto ad accertare la legittima provenienza della cosa prima della sua accettazione e i riferimenti giurisprudenziali al dolo, quale elemento distintivo rispetto al delitto di ricettazione, hanno significato nel solo caso in cui, sotto il profilo oggettivo, siano configurabili entrambe le fattispecie di reato.
