Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 37430/2025, 11/17 novembre 2025, ha affermato che la rituale presentazione della querela nell’interesse di una persona giuridica non richiede che la procura speciale indichi specificamente i reati per i quali è conferito il potere quando gli stessi sono implicitamente desumibili dall’oggetto sociale dell’ente (in fattispecie riguardante società di finanziamento in cui la Corte ha ritenuto implicitamente devoluto il potere di sporgere querela per reati di truffa, Sez. 2, n. 24754 del 16/04/2010, Rv. 247748 – 01; nel senso che la procura speciale preventiva rilasciata dal legale rappresentante di un ente, ai sensi dell’art. 37, disp. att. cod. proc. pen., non deve contenere l’indicazione dei singoli reati rispetto ai quali è consentito il compimento dell’atto, dovendosi la stessa intendere conferita con riferimento a tutti i fatti che danneggiano gli interessi della società e pertengono all’oggetto sociale, Sez. 2, n. 22506 del 16/07/2020, Rv. 279288 – 01; in termini, Sez. 2, n. 1878 del 09/12/2016, dep. 2017, Rv. 268769 – 01; Sez. 2, n. 42947 del 01/10/2014, Rv. 260859 – 01. Da ultimo Sez. 2, n. 18112 del 14/03/2025, non mass.).
Tale principio si riferisce proprio alla procura speciale rilasciata dal legale rappresentante di un ente in via preventiva ai sensi dell’art. 37 disp. att. cod. proc. pen. e le già menzionate sentenze hanno affermato che, qualora detta procura non contempli l’indicazione delle tipologie di reato in presenza delle quali attivare la condizione di procedibilità, il relativo potere deve intendersi implicitamente devoluto per tutti i reati desumibili dall’oggetto sociale.
Peraltro, a tale orientamento si contrappone altro minoritario, secondo cui anche in relazione alla procura speciale rilasciata in via preventiva, il legislatore ha richiesto che la volontà della parte lesa di rimuovere gli ostacoli alla procedibilità per un determinato reato sia del tutto chiara e specifica, ovvero riferita a fatti specificamente individuati nella procura (Sez. 6, n. 28807 del 05/04/2016, Rv. 267432 – 01; Sez. 5, n. 24687 del 17/03/2010, Rv. 248385 – 01).
Dunque, con riferimento alla procura speciale rilasciata dal legale rappresentante di un ente in via preventiva, l’indirizzo ermeneutico prevalente della Suprema Corte, meritevole di condivisione, ritiene che, qualora questa non contempli l’indicazione delle tipologie di reato in presenza delle quali attivare la condizione di procedibilità, il relativo potere deve intendersi implicitamente devoluto per tutti i reati desumibili dall’oggetto sociale.
Ed è stato anche precisato che la possibilità di rilascio in via preventiva della procura speciale, di cui al citato art. 37, disp. att. cod. proc. pen., è stata prevista dal legislatore per fare fronte alle necessità delle così dette strutture complesse che prevedano vari luoghi ove si eserciti l’attività di una società. Come già chiarito da precedenti decisioni, tale norma non si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 122, cod. proc. pen., ma ne amplia la portata con riferimento alle peculiari esigenze organizzative degli enti (Sez. 5, n. 24687 del 17/03/2010, Rv. 248385, in motivazione; da ultimo, Sez. 3, n. 18193 del 07/02/2024, in motivazione pagg. 2 e 3).
