Una vicenda avvenuta a Roma che ha avuto un lieto fine in cassazione.
La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 31112/2025 ha stabilito che la firma apposta dal cancelliere su una memoria difensiva prima del deposito non configura il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, di cui agli artt. 476 e 479 cod. pen..
La Suprema Corte ha sottolineato che non integra il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, di cui agli artt. 476 e 479 cod. pen., la condotta dell’addetto alla cancelleria che appone la firma apocrifa del difensore su scritti difensivi prima del deposito, trattandosi di atti di natura privata, rispetto ai quali può assumere rilievo, ai fini della configurabilità del falso in atto pubblico, solo la falsificazione successiva al loro deposito. (Vedi: Sez. U, n. 10929 del 1981, Rv. 151243-01; Sez. U, n. 544 del 1984, Rv. 162200-01; Sez. 6, n. 3002 del 1996, Rv. 204379-01).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 493, Cod. Civ. art. 2699
Massime precedenti Vedi: N. 23580 del 2024 Rv. 286622-01, N. 17089 del 2022 Rv. 283007 01, N. 39432 del 2008 Rv. 241743-01, N. 9955 del 2003 Rv. 223968-01
