La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 38239 depositata il 25 novembre 2025 ha stabilito che l’art. 162 ter codice penale prevede una nuova causa di estinzione «riparatoria» del reato con cui, da un lato, si valorizza un comportamento susseguente la condotta illecita che determina, nell’ambito di un conflitto di natura sostanzialmente privatistica (reato punibile a querela suscettibile di remissione), il venir meno dell’esigenza punitiva, a fronte della piena restaurazione dell’interesse leso; dall’altro, si persegue un intento deflattivo, giustificato dall’insussistenza della necessità rieducativa a mezzo di ulteriori condotte risocializzanti, stante la neutralizzazione del danno arrecato alla vittima, in attuazione del principio dell’extrema ratio del diritto penale.
L’art. 162 ter cod. pen. prevede che «Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato».
La medesima norma, inoltre, prevede la disposizione secondo la quale il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche se effettuato mediante offerta reale formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, se il giudice ritenga l’offerta congrua, e che, a determinate condizioni, il giudice può fissare un termine per consentire all’imputato di provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento.
La disposizione di cui all’art. 162 ter cod. pen. prevede una nuova causa di estinzione «riparatoria» del reato con cui, da un lato, si valorizza un comportamento susseguente la condotta illecita che determina, nell’ambito di un conflitto di natura sostanzialmente privatistica (reato punibile a querela suscettibile di remissione), il venir meno dell’esigenza punitiva, a fronte della piena restaurazione dell’interesse leso; dall’altro, si persegue un intento deflattivo, giustificato dall’insussistenza della necessità rieducativa a mezzo di ulteriori condotte risocializzanti, stante la neutralizzazione del danno arrecato alla vittima, in attuazione del principio dell’extrema ratio del ciritto penale.
In questa prospettiva il legislatore ha inteso proseguire nel solco già intrapreso con l’art. 35, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che consente al giudice di pace di dichiarare l’estinzione dei reati di sua competenza in seguito a condotte riparatorie del reo, al di fuori dell’ipotesi di remissione della querela, riconoscendo l’inutilità dell’accertamento del fatto lesivo di un interesse privato il cui disvalore sia stato concretamente annullato dalla condotta di colui che l’ha violato.
Anche in questo caso, così come nell’ipotesi delineata dall’art. 35 cit., la valutazione della congruità del risarcimento è rimessa al giudice ed è indipendente dalla volontà della persona offesa, che deve essere semplicemente «sentita», ciò assicurando il contraddittorio in ordine all’entità della lesione, ma anche un meccanismo che consenta al giudice di superare il dissenso e l’eventuale perdurante volontà punitiva del querelante.
La disposizione in esame prevede che la condotta riparatoria debba precedere la celebrazione del processo, non realizzandosi altrimenti l’effetto deflattivo che condiziona l’istituto e che coniuga la neutralizzazione del danno e la rilevanza penale concreta del fatto con la necessità di evitare il processo, laddove il suo accertamento e l’applicazione della sanzione penale si dimostrino non solo un irragionevole dispendio di risorse, ma una sproporzionata reazione dello Stato rispetto a una condotta violativa di un interesse esclusivamente privato e ad un soggetto che ha volontariamente provveduto alla sua riparazione.
D’altro canto, è proprio la tempestività dell’offerta riparatoria che consente al giudice di verificare la congruità del risarcimento, in quanto portatore dell’interesse statuale alla deflazione processuale perseguita dall’ordinamento, essendo altrimenti rimessa, nel corso del procedimento, alla sola valutazione della persona offesa la possibilità di apprezzare l’insussistenza della permanenza del proprio interesse alla punizione, attraverso la remissione della querela.
Per assicurare il perseguimento di siffatto duplice scopo (riparazione e deflazione processuale) il legislatore scandisce il termine entro il quale deve intervenire il comportamento susseguente del reo, idoneo a elidere ex post il danno prodotto dal reato, attraverso un sistema che assicura sia il risarcimento del danno causato dal reato, sia la possibilità per il reo di provvedervi, in assenza dell’accettazione dalla persona offesa, attraverso l’offerta reale, sia, infine, nell’impossibilità non addebitabile di adempiere entro la dichiarazione di apertura del dibattimento, quella di provvedervi ratealmente, attraverso la richiesta e la concessione di un termine non superiore a sei mesi, accompagnata dalla sospensione del processo e della prescrizione (ai sensi dell’ari:. 162 ter, comma 2 cod. pen.).
Ricordiamo che la Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 23402/2025 ha stabilito che in tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la valutazione di congruità della condotta intervenuta prima dell’apertura del dibattimento ai sensi dell’art. 162- ter, comma 1, cod. pen., non è condizionata dall’opposizione delle parti e della persona offesa, dovendosi escludere che, in questa ipotesi, si applichi la sequenza procedurale prevista dall’art. 469 cod. proc. pen.: Estinzione del reato per condotte riparatorie: non necessita della valutazione di congruità delle condotte da parte del Pm e della persona offesa (Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA
Da ultimo merita di essere ricordata per la chiarezza della tempistica da adottare per invocare l’estinzione del reato per condotte riparatorie la sentenza della Cassazione sezione 4, checon la sentenza numero 46572/2024 delinea i tre requisiti necessari per la dichiarazione di estinzione del reato per condotte riparatorie prevista dall’articolo 162-ter codice penale: Estinzione del reato per condotte riparatorie: la Cassazione indica i tre requisiti necessari (Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA
