Lavoratore filmato mentre ruba in azienda: il Ccnl lo salva dal licenziamento (Redazione)

La cassazione sezione lavoro con sentenza numero 30822 depositata il 24 novembre 2025, in tema di controlli a distanza, ha stabilito che le clausole del contratto collettivo che recepiscono le prescrizioni dell’autorizzazione amministrativa dell’ispettorato del lavoro, vietando l’utilizzo disciplinare delle informazioni raccolte tramite impianti audiovisivi, prevalgono sulla previsione generale di utilizzabilità sancita dall’art. 4, comma 3, L. n. 300/1970 (come modificato dal d.lgs. n. 151/2015), configurandosi quali clausole di maggior favore per il lavoratore espressione dell’autonomia privata collettiva meritevole di tutela.

Licenziamento disciplinare – Controlli a distanza – Videosorveglianza sul luogo di lavoro – Contratto collettivo – Utilizzabilità delle prove acquisite mediante controlli tecnologici – Divieto di utilizzabilità a fini disciplinari – Autonomia privata collettiva – Clausole di miglior favore – Sussiste