La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 37802/2025 si è occupata dell’applicazione dell’improcedibilità dell’azione per il superamento di durata del giudizio di appello nei casi di reato continuato, sottolineando che i reati iniziati in data antecedente all’1 gennaio 2020 ma commessi anche successivamente, debba applicarsi, sia pure “parzialmente” e con riguardo al segmento interessato, l’art. 344-bis cod. proc. pen.
La Suprema Corte premette che ai sensi dell’art. 344-bis cod. proc. pen., che prevede l’improcedibilità dell’azione per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione – nel caso di specie pari a tre anni, ai sensi dell’art. 2, comma 5, legge 27 settembre 2021 n. 134, trattandosi di impugnazione proposta entro il 31 dicembre 2024 – i termini per calcolare l’improcedibilità decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen.
Nel caso in esame, pertanto, il termine decorreva dal 14 agosto 2021; il giudizio di appello, in assenza di cause di sospensione che non sono state rilevate, si doveva concludere entro il 14 agosto 2024, mentre la sentenza impugnata è stata emessa il 29 novembre 2024.
Orbene, la norma che prevede l’improcedibilità di cui si discute, è applicabile ai reati commessi a far data dall’1 gennaio 2020 ed, in effetti, alcuni segmenti dei reati continuati di cui ai capi 1 e 3 per cui si procede, sono stati commessi oltre tale data.
In particolare, quanto al reato di sfruttamento del lavoro di cui al capo 1), esso risulta commesso, come da imputazione, da dicembre 2018 al 2 gennaio 2020, sicché risultano colpite da improcedibilità le condotte commesse Il ed il 2 gennaio 2020.
Quanto al reato di tentata estorsione, esso risulta commesso dal 2 ottobre 2019 al 20 gennaio 2020, sicché risultano non procedibili le condotte verificatesi dall’1 gennaio 2020 in poi e, segnatamente, quelle indicate nel capo di imputazione, commesse il 12 e 20 gennaio 2020.
L’autonomia reciproca dei singoli reati continuati, non può lasciare dubbi sulla circostanza che anche ad essi ed, in particolare, a quelli iniziati in data antecedente all’1 gennaio 2020 ma commessi anche successivamente, debba applicarsi, sia pure “parzialmente” e con riguardo al segmento interessato, l’art. 344-bis cod. proc. pen.
D’altra parte, la mancanza, in tema di improcedibilità, di una disposizione che regola la decorrenza del termine dal giorno in cui è cessata la consumazione, così come è previsto per la prescrizione ai sensi dell’art. 158, primo comma, cod.pen., conforta l’assunto qui sostenuto. Entrambi i due istituti, infatti, sono accomunati dal fatto di regolare, a determinate condizioni, l’impossibilità di procedere ulteriormente nell’azione penale nei confronti di un imputato.
