La cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 38177 depositata il 24 novembre 2025 ha ricordato che per accertare lo stato di ebbrezza, in caso di omesso “soffio” nell’etilometro si può ricorrere a qualsiasi elemento sintomatico.
Nel caso esaminato il guidatore aveva provato per due volte a soffiare nel boccaglio dell’etilometro senza riuscirci per poi gettarsi sul cofano della macchina.
La Suprema Corte ha richiamato in proposito due precedenti che hanno stabilito che ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, detto stato può essere desunto, anche nella vigenza del sopravvenuto regime sanzionatorio, da elementi sintomatici: peraltro, la possibilità per il giudice di avvalersi, ai fini dell’affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori sarà il più delle volte da circoscriversi alla sola fattispecie meno grave (Cassazione penale sezione 4 numero 43017/2011) e sempre sezione 4 numero 27940/2012 che ha statuito: “Nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l’esame strumentale non costituisce una prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 CdS e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione.
In applicazione del principio la Suprema Corte ha reputato corretta la decisione impugnata, che aveva ritenuto integrata l’ipotesi più grave tenendo conto dell’esito di una sola misurazione alcolimetrica, dell’impossibilità di effettuare prove ulteriori e dell’evidenza dei sintomi rilevati dai verbalizzanti”.
Quindi, nulla vieta che, a fronte di manifestazioni eclatanti di ebbrezza il giudice, fornendo alla sua decisione adeguata motivazione, possa logicamente ritenere superate le soglie superiori (Cassazione sezione 4 numero 34806/2013).
A riguardo le contestazioni sul corretto funzionamento dell’etilometro ricordiamo che la cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 26318/2025 ha stabilito che incombe sull’imputato che eccepisca il difettoso funzionamento dell’etilometro l’allegazione di elementi probatori tecnico-scientifici idonei a contestare l’affidabilità dei risultati: Guida in stato di ebbrezza: cosa fare per eccepire il difettoso funzionamento dell’etilometro (Gianluca Filice) – TERZULTIMA FERMATA
