Furto e successivo uso di un bancomat: è furto ordinario, non d’uso (redazione)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 30429/2025, 11 giugno/8 settembre 2025, ha chiarito che integra il delitto di furto, e non quello di furto d’uso, la condotta di colui che si impossessa della carta bancomat e la utilizza per effettuare dei prelievi di denaro, per poi restituirla al suo titolare, in quanto la sottrazione realizza un impossessamento del bene “animo domini”, che ne comporta anche una diminuzione del valore economico.

Il collegio ha precisato ulteriormente che il furto d’uso si configura quando l’agente fa un uso ordinario e del tutto transitorio del bene sottratto, senza intaccarne il valore, per poi restituirlo spontaneamente.

Ha ugualmente chiarito che è legittimato a presentare la querela chi abbia la piena disponibilità della carta bancomat rubata, anche ove non ne sia intestatario.

Nel caso in esame tale legittimazione è stata riconosciuta al figlio della titolare della carta, il quale era a conoscenza del luogo dove questa era custodita, l’aveva consegnata egli stesso alla polizia e ne controllava le movimentazioni sul conto corrente.