Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 31764/2025, 10 luglio/23 settembre 2025, ha affermato che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, poiché non si determina un’apprezzabile modifica del titolo di responsabilità, la decisione con la quale, in applicazione dell’art. 40, comma secondo, cod. pen., l’imputato, titolare di una posizione di garanzia (nella specie, operatore socio-sanitario), viene condannato per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (nella specie, pazienti di un centro di riabilitazione, affetti da disturbi mentali), non soltanto per comportamenti attivi direttamente tenuti, ma anche per essere rimasto colpevolmente inerte di fronte al comportamento illecito di un coimputato, purché la condotta maltrattante rimanga immutata nei suoi profili soggettivi e oggettivi.
La decisione si richiama esplicitamente al precedente di Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 19182/2022, 31 gennaio/16 maggio 2022, la quale aveva ritenuto che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, sancito dall’art. 521, cod. proc. pen., la decisione con la quale l’imputato sia condannato per il reato di bancarotta fraudolenta per essere rimasto colpevolmente inerte di fronte alla condotta illecita dell’amministratore di fatto, in applicazione dell’art. 40, comma secondo, cod. pen., anziché per la condotta assunta direttamente nella veste di amministratore formale, purché rimanga immutata l’azione distrattiva, nei suoi profili soggettivi e oggettivi, considerato che non si determina un’apprezzabile modifica del titolo di responsabilità.
