Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 30119/2025, 17 giugno/2 settembre 2025, ha affermato che l’efficacia ai fini di prova prevista dall’art. 238-bis, cod. proc. pen., riguarda esclusivamente le sentenze penali, e, quindi, non anche le sentenze civili, né i lodi arbitrali, atti aventi natura giurisdizionale e sostitutiva delle sentenze civili, in quanto i due ordinamenti processuali adottano criteri asimmetrici nella valutazione della prova, fermo restando che, una volta acquisite, anche queste decisioni sono liberamente valutabili ai fini del giudizio penale.
Il collegio di legittimità non ha condiviso l’assunto contenuto nella sentenza impugnata riguardo all’utilizzabilità dei lodi arbitrali ai sensi dell’art. 238-bis, cod. proc. pen., affermando, al contrario, che l’utilizzazione delle sentenze irrevocabili, acquisite ai fini della prova dei fatti in esse accertati ai sensi del citato articolo, riguarda esclusivamente le sentenze pronunziate in altro procedimento penale e non anche quelle pronunziate in un procedimento civile (Sez. 4, n. 28529 del 26/06/2008, Rv. 240316); ancora, l’utilizzo delle sentenze irrevocabili, acquisite ai fini della prova dei fatti in esse accertati ex art. 238-bis, cod. proc. pen., riguarda esclusivamente quelle rese in altro procedimento penale e non anche quelle rese in un procedimento civile, adottando i due ordinamenti processuali criteri asimmetrici nella valutazione della prova; pertanto, le sentenze di un giudice diverso da quello penale, pur se definitive, non vincolano quest’ultimo, ma, una volta acquisite, sono dal medesimo liberamente valutabili (Sez. 5, n. 41796 del 17/06/2016, Rv. 268041); infine, in tema di prova documentale, le sentenze irrevocabili pronunciate in un giudizio civile o amministrativo non sono vincolanti per il giudice penale che, pertanto, deve valutarle a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen. ai fini della prova del fatto in esse accertato, essendo spiegato che, secondo il principio generale fissato dall’art. 2 cod. proc. pen., al giudice penale spetta il potere di risolvere autonomamente ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito e che l’unica disposizione che attribuisce espressamente “efficacia di giudicato” nel processo penale a sentenze extra-penali è l’art. 3, comma 4, cod. proc. pen. con riferimento alla “sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza”(Sez. 3, n. 17855 del 19/03/2019; Rv. 275702).
