Guida in stato di ebbrezza anche ai conducenti dei monopattini (Riccardo Radi)

Monopattini e guida in stato di ebbrezza.

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 37391/2025 ha stabilito che il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche mediante la conduzione di un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica, in ragione della espressa equiparazione dei monopattini ai velocipedi, introdotta dall’art. 1, comma 75-quinquies, legge 27 dicembre 2019, n. 160, cui consegue l’applicazione delle norme del codice della strada riguardanti i veicoli

La pronuncia della Suprema Corte, interviene su un tema divenuto di attualità con la diffusione dei mezzi di micromobilità elettrica.

La cassazione ricorda che i monopattini sono equiparati ai velocipedi e la loro circolazione è regolata dalle norme del codice della strada, che disciplina la circolazione sulle strade di veicoli e pedoni (art. 1 cod. strada).

Nella nozione di veicolo (art. 46, comma 1, cod. strada) rientrano tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo; sono considerati veicoli i velocipedi (art. 47 cod. strada), a cui la legge ha espressamente equiparato i monopattini base alla previsione di cui all’art. 1, comma 75-quinquies, l. 160/2019.

Pertanto, si estendono ai conducenti dei monopattini le disposizioni riguardanti la guida in stato di ebbrezza.

L’assunto sostenuto dal ricorrente in ordine alla pretesa inapplicabilità della disciplina penalistica della guida in stato di ebbrezza alla conduzione di un veicolo elettrico del tipo “monopattino” è destituita di fondamento.

I giudici del merito, ponendo in evidenza l’equiparazione ex lege dei monopattini ai velocipedi hanno correttamente applicato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato ad interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale (cfr.,ex multis, Sez. 4, n. 34352 del 23/06/2023, Ghazi, Rv. 284929 – 02: ”Integra il reato di guida in stato di ebbrezza la conduzione di una bicicletta in condizioni di alterazione psicofisica da assunzione di alcol e stupefacenti, attesa quanto non è richiesta alcuna specifica abilitazione per la conduzione del mezzo”, conforme a Sez. 4, n. 4893 del 22/01/2015, Pastore, Rv. 262038).

Da quanto precede deve quindi affermasi il seguente principio in diritto: “Il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche mediante la conduzione di un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica, in ragione della espressa equiparazione dei monopattini ai velocipedi, introdotta dall’art. 1, comma 75-quinquies, legge 27 dicembre 2019, n. 160, cui consegue l’applicazione delle norme del codice della strada riguardanti i veicoli”.