La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 37346 del 17 novembre 2025 interviene nuovamente sul perimetro dei presupposti cautelari.
La Suprema Corte chiarisce che, in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza non coincide con il quadro probatorio richiesto per il giudizio di merito: è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato, ricavabile anche da elementi non valutabili secondo i rigorosi criteri dell’art. 192, co. 2, c.p.p.
Sul punto, Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 33869/2025, 9/15 ottobre 2025, che ha ribadito che la nozione di «gravi indizi di colpevolezza» non è omologa a quella che qualifica lo scenario indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Rv. 268683; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Rv. 257576): Gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare: la loro valutazione non è assimilabile a quelle proprie della sostenibilità futura dell’accusa e del giudizio di colpevolezza (Vincenzo Giglio) – TERZULTIMA FERMATA
Resta però imprescindibile una motivazione concreta, specifica e non apparente sulla scelta della misura: il giudice deve confrontarsi con tutte le circostanze che possano rendere adeguate soluzioni meno afflittive rispetto alla custodia in carcere.
La custodia cautelare conserva natura eccezionale, mai automatica, si potrebbe dire ci mancherebbe.
Ricordiamo che la medesima sezione con la sentenza numero 32 depositata il 3 gennaio 2023 aveva ribadito la definizione dei gravi indizi di colpevolezza sufficienti per l’adozione di una misura cautelare personale.
La Suprema Corte ha premesso che la giurisprudenza ha indicato che, in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che – contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, il prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza. (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002).
La valutazione allo stato degli atti in ordine alla “colpevolezza” dell’indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l’adozione di un provvedimento de libertate, deve, quindi, condurre non all’unica ricostruzione dei fatti che induca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell’incolpato, ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi: Misura cautelare personale: gravi indizi di colpevolezza (di Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA
