Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 31119/2025, 19 marzo/16 settembre 2025, ha affermato che integra il delitto di estorsione il ricorso, da parte dei promotori di un gruppo di tifosi organizzati, allo “sciopero del tifo”, all’intonazione di cori offensivi o discriminatori e ad altre manifestazioni ostili.
Occorre tuttavia che tali condotte siano finalizzate ad esercitare indebite pressioni sulla dirigenza della squadra di calcio di riferimento per ottenere, mediante la compromissione della libertà decisionale della stessa, indebiti vantaggi, quali biglietti per gli incontri in trasferta, poi rivenduti a prezzo maggiorato, abbonamenti riservati e ingressi gratuiti, con corrispondente danno per la compagine sportiva, tale dovendo intendersi la possibile inflizione di sanzioni amministrative, conseguenti alla violazione del divieto, sancito dall’art. 1-quater, comma 7-bis, d.l. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, di riservare parte dei biglietti per le partite da disputarsi in trasferta ai gruppi ultras.
Per una migliore consapevolezza delle condotte la cui valenza estorsiva è stata avallata dal collegio della seconda sezione penale e del clima intimidatorio che le stesse sono riuscite a creare nel rapporto tra alcuni gruppi di tifosi e la società calcistica che ne è stata destinataria, ma anche per cogliere la mutazione degenerativa in atto del fenomeno del tifo sportivo, si riporta integralmente ed evidenziata in corsivo la parte della motivazione descrittiva del fatto.
Si avverte che saranno apportate al testo tutte le modifiche necessarie per soddisfare l’esigenza di anonimizzazione: esse riguarderanno il nome della società sportiva interessata, delle persone citate, dei gruppi di tifosi così come le località territoriali e quant’altro potrebbe favorire l’identificazione.
“I giudici di merito hanno evidenziato che, a decorrere dall’anno 2016, si è registrato un significativo mutamento nei rapporti intercorrenti tra la società […] ed i gruppi ultrà, a seguito dell’indagine condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia […] e delle conseguenti sanzioni irrogate alla società dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio per i fatti emersi nell’ambito della predetta attività investigativa.
Fino a tale epoca, la società aveva adottato una prassi consolidata consistente nella sistematica cessione di una consistente dotazione di titoli di accesso ai gruppi ultrà, in deroga ai canali ordinari di distribuzione. In particolare, per ciascun incontro sportivo, venivano messi a disposizione gratuitamente 25 tagliandi per ciascun sodalizio, destinati ai c.d. “striscionisti”, ossia coloro incaricati dell’esposizione all’interno dell’impianto sportivo dei vessilli identificativi del rispettivo gruppo. Ulteriori quantitativi di biglietti venivano altresì forniti direttamente agli ultrà dalla società, al di fuori dei circuiti ufficiali di biglietteria.
Tale prassi, in violazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di vendita dei titoli di accesso agli eventi sportivi, veniva giustificata dalla società nell’ottica di un equilibrio ritenuto funzionale alla prevenzione di comportamenti ostili o potenzialmente pregiudizievoli per l’immagine societaria e per l’ordine pubblico.
Le sentenze di merito, peraltro, hanno evidenziato come soggetti legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso – segnatamente alla ‘ndrangheta – abbiano approfittato di tale anomala prassi per inserirsi nel lucroso circuito del bagarinaggio.
A seguito degli esiti dell’indagine citata, la società ha progressivamente modificato il proprio atteggiamento nei confronti delle frange del tifo organizzato, prevedendo il venir meno delle agevolazioni precedentemente concesse, ad eccezione della fornitura di 25 biglietti gratuiti agli striscionisti. Per esigenze riconducibili alla salvaguardia dell’ordine pubblico e alla tutela dell’immagine societaria, il management della società optava per una graduale riduzione dei benefici accordati ai gruppi ultrà, continuando a garantire – per la stagione 2017/2018 – una quota di biglietti riservata ai gruppi ultrà per le partite in trasferta e per quelle disputate all’estero, mediante il sistema delle c.d. “liste”.
Nello specifico, i club e i gruppi organizzati trasmettevano all’Ufficio competente l’elenco nominativo dei richiedenti, comprensivo di generalità anagrafiche, e la società procedeva a identificare personalmente ciascun beneficiario, apponendo su ciascun biglietto un’etichetta non removibile recante il nominativo del destinatario e l’indicazione del gruppo di appartenenza, provvedendo infine alla consegna immediatamente prima dell’incontro, previa identificazione.
Tale procedura, pur configurando un’agevolazione rispetto ai canali ordinari, rispondeva a finalità di controllo e di prevenzione del fenomeno del bagarinaggio, consentendo alla società di conoscere in anticipo l’identità, la collocazione e il numero dei sostenitori in trasferta.
Entrambe le sentenze di merito evidenziano che, in data 17 aprile 2018, il Questore intimava formalmente all’amministratore delegato della società, l’immediata cessazione della prassi di assegnazione gratuita di biglietti agli striscionisti dei gruppi ultrà, ritenuta non conforme alla normativa vigente in materia di titoli di accesso agli eventi sportivi.
La società sportiva, temendo le proteste degli ultrà e le conseguenti possibili ripercussioni sull’ordine pubblico, chiedeva e otteneva una dilazione nell’attuazione del provvedimento, con decorrenza rinviata alla stagione successiva.
Di conseguenza, nel corso di un incontro svoltosi in data 7 giugno 2018, lo S.L.O. [acronimo dell’espressione inglese Supporter Liaison Officer, equivalente a Responsabile dei rapporti col pubblico, NDA] AP comunicava ai referenti dei principali gruppi ultrà (T., N., V., D.) nonché a GF (soggetto incaricato dell’organizzazione delle coreografie all’interno della curva sud dello stadio) le richieste della Questura e la conseguente necessità di interrompere le prassi favorevoli adottate negli anni precedenti.
I rappresentanti dei gruppi, oltre a manifestare la propria contrarietà, formulavano due richieste: la possibilità di procedere a cambi nominativi sugli abbonamenti e l’assegnazione, per ciascun incontro, di un quantitativo di biglietti acquistabili al di fuori dei normali canali di distribuzione. Il diniego opposto da AP a tali pretese suscitava una forte reazione negativa da parte dei convenuti, determinando l’interruzione della riunione, senza che fosse raggiunta alcuna intesa.
Nei giorni seguenti – segnatamente il 13 e il 15 giugno 2018 – GF contattava nuovamente AP, sollecitando un incontro. In tale occasione, GF riferiva l’esito di una riunione svoltasi con la partecipazione dei referenti di tutti i principali gruppi ultrà, inclusi i “D.”, rappresentati da SC e GM. Nel riferire i contenuti dell’incontro, GF manifestava precise richieste provenienti dalla tifoseria organizzata per la stagione entrante: biglietti gratuiti per gli striscionisti di ciascun gruppo, materiale sportivo (borse e divise), e inviti alle cerimonie istituzionali del club. GF precisava che tali condizioni erano imposte, in particolare, da GM, il quale ne subordinava l’accettazione al mantenimento di relazioni collaborative, prospettando, in caso contrario, conseguenze pregiudizievoli per la società.
È stato, inoltre, rimarcato dai giudici di merito che, in data 21 giugno 2018, AP teneva un nuovo incontro con i referenti dei principali gruppi ultrà, cui presero parte [seguono i nominativi dei vari interessati].
L’incontro si svolgeva in un’area attigua allo stadio, oggetto di videosorveglianza e, di conseguenza, l’intera conversazione veniva videoregistrata. Nel corso della riunione, AP illustrava la soluzione proposta dalla società – non accolta favorevolmente dai presenti – che consisteva nella possibilità per ciascun gruppo di acquistare 25 abbonamenti, a prezzo pieno, da destinare agli striscionisti non ancora muniti di titolo valido per l’accesso allo stadio. Secondo le dichiarazioni rese da AP, tale proposta fu avanzata al precipuo scopo di “risolvere il problema”, essendo state le pregresse richieste dei gruppi connotate da forte insistenza.
La proposta fu accolta dai gruppi “T.” e “N.”, ma categoricamente rifiutata dai “D.”.
Le reazioni dei gruppi ultrà alla nuova linea gestionale adottata dalla società non si fecero attendere e, come evidenziato dai giudici di merito, si manifestarono attraverso condotte volte a esercitare pressioni sulla società, al fine di ottenere il ripristino delle precedenti modalità di trattamento. In particolare, nei giorni immediatamente successivi all’avvio alla campagna abbonamenti per la stagione calcistica 2018/2019, venivano affissi, in diversi punti della città, numerosi striscioni recanti contenuti fortemente denigratori e diffamatori nei confronti della società e della famiglia A., chiaramente riconducibili – sulla base delle conversazioni intercettate – all’iniziativa deliberata dei gruppi ultrà a seguito del rifiuto delle richieste prospettate alla dirigenza societaria.
Contestualmente, gli stessi gruppi comunicavano la volontà di disertare la presentazione ufficiale del calciatore CR e di astenersi dal presenziare a determinati eventi e incontri sportivi ritenuti di particolare rilievo per l’immagine del club.
La Corte territoriale ha rimarcato, inoltre, che tali condotte non si esaurirono in manifestazioni meramente simboliche, ma trovarono attuazione concreta in quella che fu definita, anche nella narrativa mediatica, come una forma di “sciopero del tifo”.
Tale forma di protesta si protrasse in modo continuativo per l’intera stagione sportiva 2018/2019, con rare eccezioni, e fu attuata secondo modalità tali da estendersi coattivamente anche alla restante platea dei tifosi presenti allo stadio. In alcuni casi, tale silenzio organizzato fu interrotto da cori connotati da evidente offensività e contenuto discriminatorio e razzista.
I giudici di merito hanno affermato, peraltro, che la riconducibilità di tali manifestazioni di forte dissenso ai gruppi ultrà ha trovato riscontro univoco nel contenuto delle conversazioni captate nel corso delle attività tecniche di intercettazione, dalle quali emerge come i cori discriminatori non siano stati frutto di spontaneità collettiva, bensì accuratamente pianificati dagli ultras e utilizzati come strumento di pressione nei confronti della società sportiva.
Obiettivo di tale strategia intimidatoria era indurre la società a rivedere le proprie scelte in ordine alla politica gestionale dei rapporti con la tifoseria organizzata.
Alla luce delle emergenze probatorie, i giudici di appello hanno ritenuto accertato che lo sciopero del tifo abbia rappresentato una forma articolata di protesta collettiva, funzionale a esercitare una forma di coartazione morale e ambientale nei confronti della società, protrattasi per tutta la stagione agonistica.
Con il progredire della stagione sportiva, all’interno della stessa tifoseria organizzata emersero divisioni e dissidi in merito alla prosecuzione della protesta, in particolare in data 3 ottobre 2018, in occasione dell’incontro casalingo [segue il nome delle due squadre interessate], veniva esposto nella curva sud uno striscione recante la scritta “solo per la maglia”, che segnava, nei fatti, una prima attenuazione dello sciopero del tifo.
È stato, in proposito, evidenziato che, in data 22 ottobre 2018, andava in onda una puntata della trasmissione giornalistica “R.”, il cui contenuto – prima ancora della messa in onda – era stato in parte anticipato all’ambiente della tifoseria organizzata, determinando nei gruppi ultrà la consapevolezza della rilevanza mediatica e giudiziaria della questione.
In tale contesto, i gruppi ultras decisero di sospendere temporaneamente la forma di protesta in atto.
In particolare, la gara [seguono i nomi delle due squadre] del 30 marzo 2019 costituì il punto di frattura tra il gruppo dei D., determinati a proseguire nell’astensione dalle manifestazioni di sostegno, e gli altri sodalizi, orientati invece verso la cessazione della protesta. Lo sciopero del tifo proseguiva anche in occasione dell’incontro [seguono i nomi delle due squadre] del 6 aprile 2019, al termine del quale il gruppo “T.” e quelli collocati nel primo anello comunicavano la definitiva interruzione dell’astensione.
Di contro, i “D.” adottarono da quel momento comportamenti non omogenei, modulando la partecipazione attiva o l’astensione in funzione della rilevanza e delle caratteristiche dei singoli eventi sportivi”.
