La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 34481/2025 ha segnalato i rischi derivanti dall’uso da parte dei giudici dell’IA.
In particolare la Suprema Corte sottolinea che:
“Ora, non v’è dubbio che l’uso di strumenti informatici agevola, sul piano pratico, la redazione dei provvedimenti giudiziari ma al contempo aumenta il rischio (oggi esponenzialmente incrementato dall’irrompere sulla scena della intelligenza artificiale) che il giudice attinga “aliunde” gli argomenti del suo decidere, abdicando al dovere di apportare il suo ineliminabile ed insostituibile momento valutativo e facendo venir meno l’in sé del suo essere terzo ed imparziale”.
Rischio che si sarebbe già manifestato come rilevato dalla Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 25455/2025 che ha stigmatizza la decisione della corte di appello di Torino che cita un precedente che non esiste, in una sentenza di condanna per frode fiscale.
La Corte di appello di Torino nel confermare una sentenza di condanna non si è “ posta in sintonia con gli orientamenti richiamati, facendo riferimenti a principi di legittimità non affermati o a sentenze di questa Corte di cassazione inesatte nel numero riportato”.
Tra precedenti inventati e principi di diritto mai affermati appare evidente che il “rischio” si è già manifestato nella prassi giornaliera e non rimane che vigilare.
