La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza 36960/2025, in tema di stupefacenti, ha stabilito che è richiesto, per la configurabilità dell’aggravante del concorso di tre o più persone di cui all’art. 73, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che la pluralità di soggetti agenti abbia cooperato a una delle condotte tipiche, quali, esemplificativamente, l’offerta, l’intermediazione, l’acquisto, la detenzione, non essendo, invece, necessario che tale pluralità abbia concorso nella commissione di ciascuna delle condotte previste dalla norma incriminatrice, concretamente contestate, (Sez. 6, n. 20798 del 10/02/2010, Rv. 247325; Sez. 6, n. 10269 del 21/11/2013, dep. 2014, Rv. 261719; Sez. 1, n. 37686 del 17/06/2022, Rv. 283511).
A questo proposito si deve osservare che, per espressa previsione di legge, l’aggravante prevista dall’art. 73, comma 6, opera «se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro».
Per la sua applicazione, dunque, non è richiesto un vincolo diverso o più intenso del normale concorso nel reato (Sez. 3, n. 8163 del 26/11/2009, dep. 2010, Rv. 246212).
Se è vero inoltre che, in presenza di più condotte autonomamente tipiche, la fattispecie di cui all’art. 110 cod. pen. non svolge una “funzione incriminatrice” (nel senso che l’applicazione di questa norma non è necessaria perché l’autore della condotta possa essere chiamato a rispondere del reato); è pur vero che, anche in questi casi, l’art. 110 cod. pen. svolge una “funzione di disciplina”, perché rende applicabile al reato commesso in concorso da più persone le disposizioni del capo III, Titolo IV, libro I cod. pen.
Ne è un esempio, proprio l’aggravante prevista dall’art. 73, comma 6, d.P.R. 309/90 che trova applicazione, in luogo di quella prevista dall’art. 112, comma 1 n. 1 cod. pen., solo in forza del principio di specialità.
In sintesi, per ritenere integrata l’aggravante di cui all’art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309790 non è necessario – come vorrebbe la difesa – che almeno tre persone abbiano concorso a ciascuna delle condotte previste dalla fattispecie incriminatrice e, tuttavia, nel valutare la sussistenza dell’aggravante, non si può prescindere dallo specifico ruolo attribuito a ciascun concorrente nel contesto della complessiva condotta che lo ha visto coinvolto.
Per ciascuno dei soggetti coinvolti, dunque, si deve verificare in concreto a quali tra le condotte realizzate dagli altri (non importa se autonomamente tipiche o tipizzate ai sensi dell’art. 110 cod. pen.) egli abbia concorso, fornendo un contributo alla realizzazione del reato o avvalendosi del contributo di altri per realizzarlo.
Nei casi di compravendita o di cessione, inoltre, si deve verificare se il contributo concorsuale abbia riguardato le condotte di almeno due persone oltre al venditore e al compratore o al cedente e al cessionario.
Ed invero, la maggiore offensività conseguente al coinvolgimento di più persone nel reato può ritenersi sussistente se si tratta di un numero di persone superiore a quello che è sufficiente ad integrare la condotta tipica.
Ne consegue che, se il reato si realizza tramite una compravendita o una cessione (che coinvolgono necessariamente due persone), perché tale maggiore offensività possa essere reputata sussistente non basta il concorso di una terza persona.
Come è stato osservato: in questi casi, la maggior pericolosità dell’assetto partecipativo discende dalla presenza di due persone in più oltre a quelle necessarie per la consumazione del reato base, sicché, se la realizzazione del reato richiede la presenza di un venditore e di un compratore (o quella di un cedente e di un cessionario) queste due persone, necessariamente compresenti, devono essere «assunte ad unità» (Sez. 6, n. 7949 del 18/04/1995, Rv. 201848).
