La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 37774 depositata il 20 novembre 2025, in tema di guida in stato di ebbrezza, ha ricordato che l’obbligo di avvisare l’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 114 disp. att. Cpp, in occasione dell’accertamento del tasso alcolemico richiesto dalla polizia giudiziaria presso una struttura sanitaria ai sensi dell’articolo 186, comma 5, Codice della Strada, non può essere delegato al personale sanitario che materialmente esegue il prelievo, dovendo tale avvertimento essere formulato direttamente ed esclusivamente dalla polizia giudiziaria, trattandosi di adempimento non rientrante tra le «specifiche competenze tecniche» delegabili agli ausiliari ex articolo 348, comma 4, Cpp. L’omissione di tale avviso, tempestivamente eccepita, determina una nullità a regime intermedio (art. 180 c.p.p.) che rende inutilizzabile l’accertamento alcolemico ai fini della decisione.
